Urbanistica

Durc di congruità, nella posa di infissi l'impresa che non applica i contratti dell'edilizia è esclusa

Il chiarimento arriva dalla commissione nazionale delle casse edili ed è contenuta nell'ultima serie di Faq pubblicate

di Massimo Frontera

Nell'attività di fornitura e montaggio in opera di infissi, solamente l'impresa che acquista il materiale ed esegue l'intervento attraverso addetti con contratti dell'edilizia ricade nell'istituto della congruità in base alle norme in vigore dal 1 novembre scorso anche nei settore privato (per importi oltre i 70mila euro): «in tal caso l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori edili, con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell'istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall'impresa non edile) nel costo dei lavori edili». Stessa cosa «nel caso in cui l'impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa». Non così, invece, per l'impresa che esegue la stessa lavorazione, con le stesse modalità, ma con addetti che non hanno un contratto dell'edilizia. «Laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell'istituto della congruità della manodopera». Il chiarimento arriva dalla Commissione nazionale paritetica delle casse edili, e si legge nelle ultime Faq pubblicate il 3 maggio scorso nella comunicazione n.812/2022.

Un altro chiarimento riguarda il "conflitto" tra le norme sulla congruità in edilizia e il Durc di congruità in vigore da qualche anno nei cantieri della ricostruzione post-sisma nel Centro Italia. «Nel caso in cui un'azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull'ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla Dnl esistente - si legge nella risposta alla domanda n.1 - dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma). La richiesta di congruità effettuata al portale Sics, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante».

Nella risposta alla domanda n.3 la Cnce spiega inoltre che l'impresa non edile che inserisce un cantiere nel sistema Cnce-Edilconnect non deve iscriversi presso la Cassa competente ai fini del rilascio della congruità in quanto «la gestione della congruità prescinde dall'iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa». «Ove l'impresa - si legge nella risposta - legittimamente svolga attività diversa dall'edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità».

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