Amministratori

Corte conti, percepire più indennità di carica è danno erariale

Per il collegio si è trattato di doloso occultamento, ravvisato nella consapevole omissione della dichiarazione prevista

di Ulderico Izzo

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con la sentenza n. 98, depositata lo scorso 15 febbraio, ha ritenuto antigiuridica e dolosa, pertanto fonte di danno erariale, la condotta dell'amministratore pubblico che percepisce plurime indennità di carica, in violazione del precetto di legge contenuto nell'articolo 5, comma 7 del Dl 78/2010.

Il fatto
Il procuratore regionale della Campania ha convenuto in giudizio un ex amministratore pubblico, il quale in momenti diversi, ma sovrapposti tra loro, aveva rivestito la carica di consigliere provinciale, di sindaco e componente del comitato direttivo di un Consorzio tra enti locali con finalità di sviluppo industriale. Durante il lasso temporale, dal 2009 al 2015, il convenuto ha percepito tre indennità di carica omettendo di effettuare la scelta obbligatoria come previsto dalla legge (articolo 5, comma 7, del Dl 78/2010 secondo cui agli amministratori di comunità montane e di unioni di Comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti).

La decisione
Il collegio giudicante ha ritenuto la domanda risarcitoria azionata dalla Procura erariale fondata e meritevole di accoglimento.Il fatto che il convenuto abbia voluto nascondere di percepire una e più indennità di carica presuppone una condotta concreta, finalizzata a rendere non rilevabile il danno prodotto, la quale può assumere i connotati di una condotta commissiva o omissiva. Nel caso di specie, il collegio ha reputato sussistere il doloso occultamento, ravvisandolo nella consapevole omissione della dichiarazione prevista dal Dl 78/2010, che attesta lo svolgimento delle cariche pubbliche ricoperte e gli emolumenti percepiti, nonché della scelta inerente all'emolumento che si intende percepire. Infatti, la norma citata è stata emanata durante una rilevante crisi finanziaria al fine di ridurre la spesa pubblica, e pone a carico del titolare di plurimi incarichi l'onere/obbligo di darne comunicazione alle amministrazioni interessate, effettuando nel contempo la scelta dell'unico emolumento da percepire.

Conclusioni
Il disposto normativo è di estrema chiarezza e non consente di invertire l'onere/obbligo, di comunicare circostanze relative alla propria sfera giuridica, in un dovere di conoscenza degli enti pagatori. Il dolo nel comportamento del convenuto è stato ritenuto palese con contestuale condanna al risarcimento del danno erariale causato alle diverse amministrazioni coinvolte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©