I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna bonifiche e danno ambientale

di Elettra Monaci

Bonifiche – Superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) – Destinazione urbanistica – Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale – Siti ad uso commerciale e industriale – Criterio dell’effettivo uso del sito – Uso attuale del sito– Destinazione urbanistica dei terreni limitrofi – Irrilevanza.

Massime

1.      Per l’individuazione delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), l’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta fa riferimento alla «specifica destinazione d’uso dei siti» da interpretarsi avendo riguardo non solo alla destinazione impressa dalle norme urbanistiche, quali il P.R.G. o altri strumenti di pianificazione, bensì anche all’effettivo utilizzo dei terreni.

2.     Per l’individuazione delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) da applicare al sito, il criterio dell’utilizzo effettivo dei terreni assume particolare rilievo ogniqualvolta non vi sia una specifica destinazione impressa dalle disposizioni urbanistiche oppure quando tale destinazione abbia subito modifiche nel corso del tempo.

3.     La destinazione a cava nel recente passato impone all’Amministrazione di considerare i valori soglia di contaminazione previsti per i terreni ad uso commerciale e industriale e non rileva né la destinazione agricola impressa dal P.R.G. di nuova approvazione al terreno né la destinazione agricola dei terreni limitrofi.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, 24 gennaio 2022, n. 439

Commento
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 439 del 24 gennaio 2022, ha confermato la pronuncia del Tar Puglia, sede di Lecce, di accoglimento del ricorso promosso dal rappresentante legale di una società, il quale, in sede penale, insieme al proprietario del sito di ubicazione dell’attività, era stato ritenuto responsabile del deposito incontrollato di rifiuti che avrebbe causato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) in tale sito e nel sito confinante di proprietà di un’altra società.
In sede amministrativa, la Provincia di Brindisi gli aveva ordinato l’adozione delle misure di prevenzione necessarie e il piano di caratterizzazione ex art. 244 D. lgs. n. 152/2006, dato il superamento delle CSC previste per i “siti ad uso verde pubblico/privato e residenziale” di cui alla Tabella 1, Colonna A, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. lgs. n. 152/2006. Tale provvedimento era stato impugnato innanzi al giudice amministrativo sotto svariati profili di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
Il punto centrale della controversia attiene alla legittimità della scelta operata dalla Provincia di applicare le CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 relativa ai valori nei “siti ad uso verde pubblico/privato e residenziale”, sulla base della nuova destinazione impressa al sito dal P.R.G., invece che alle più elevate soglie contenute nella colonna B, dettate per i “siti ad uso commerciale/industriale”, tenendo conto dell’utilizzazione effettiva del sito stesso.
La pronuncia in commento chiarisce come individuare la “specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”, definizione foriera di notevoli difficoltà nell’ambito delle istruttorie rimesse ai competenti organi tecnici ed amministrativi. Infatti, il legislatore non ha individuato quale è il peso da attribuire alla destinazione dell’area contenuta nelle norme urbanistiche (i.e., P.R.G., P.T.R., etc.) per identificarne la specifica destinazione d’uso.
Secondo i giudici di Palazzo Spada è «evidente che il legislatore non si è riferito, in tal modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all’effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell’individuazione dei valori soglia di contaminazione». Il criterio dell’utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni assume poi particolare rilievo quando non vi sia una specifica destinazione rintracciabile delle disposizioni urbanistiche o quando la destinazione abbia subito una modifica nel corso del tempo.
Nel caso in esame, infatti, i terreni oggetto del provvedimento provinciale ex art. 244 D. lgs. n. 152/2006 erano stati contaminati dai terreni limitrofi di proprietà di altra ditta, destinati per lungo tempo a cava (fatto pacifico tra le parti in giudizio).
Il giudice amministrativo ha ritenuto che la recente modifica della destinazione del sito in zona agricola, conferita dal nuovo P.R.G., così come la circostanza che il sito si collochi in una più ampia area anch’essa avente destinazione agricola, non costituiscano elementi sufficienti per prendere in esame i limiti previsti dalla colonna A, essendo prevalente il criterio dell’utilizzo reale dei terreni.
I chiarimenti del Consiglio di Stato appaiono ancor più utili alla luce della mancata conversione in legge della modifica all’art. 241 D. lgs. n. 152/2006, apportata dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Com’è noto, per le aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento trova applicazione la speciale disciplina di cui al D.M. n. 46/2019. Il comma 1-bis, aggiunto all’art. 241 D. lgs. n. 152/2006 dal D.L. 77/2021 intendeva colmare un vuoto applicativo per quelle aree aventi formalmente destinazione agricola, ma con diverso utilizzo effettivo. Il D.L. n. 77/2021 aveva quindi previsto che nel caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, avrebbero trovato applicazione le CSC previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 e non quelle previste dal D.M. n. 46/2019 per tali aree.
Nelle intenzioni del legislatore il criterio del diverso utilizzo effettivo doveva essere integrato con un preciso parametro temporale (di dieci anni). In assenza di tale precisazione, l’utilizzo effettivo potrà trovare diverso rilievo sulla base dei diversi elementi che l’Amministrazione è chiamata a ponderare avendo riguardo alla destinazione dell’area da bonificare.

Riferimenti normativi

D. lgs. n. 152/2006: artt. 240 e 244, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV

D.M. 25 ottobre 1999, n. 471

D.L. 31 maggio 2021, n. 77: art. 37, lett. a)

D.M. 1 Marzo 2019, n. 46

Riferimenti giurisprudenziali

T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, 1° giugno 2021, n. 1373

T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 7 gennaio 2020, n. 4

Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 10 aprile 2019, parere n. 1156