Urbanistica

Tunnel stradali (di oltre 500 m), in vigore le norme sugli adeguamenti tecnici per la sicurezza

Per Anas e concessionarie scattano le scadenze del Dm Mims in Gazzetta: progetto di sicurezza entro l'anno

di Mariagrazia Barletta

Obbligatorio redigere un piano dettagliato di manutenzione programmata per le opere e gli impianti, che includa anche un piano di monitoraggio basato preferibilmente sull'installazione di sensori collegati in rete. Raccomandata anche l'implementazione della documentazione di sicurezza tramite strumenti elettronici di modellazione. Sono alcune delle innovazioni apportate alla normativa sulla sicurezza delle gallerie della rete stradale transeuropea (Tern), lunghe più di 500 metri. Le novità, indirizzate ai gestori (Anas e società concessionarie autostradali), derivano dal decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) del 12 luglio 2021, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 10 agosto. Il Dm aggiorna e integra il Dlgs 264 del 2006 che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2004/54/Ce sulla sicurezza delle gallerie stradali della rete Tern. Al Dm 12 luglio ha fatto seguito un altro decreto del Mims (Dm 30 luglio 2021, pubblicato in «Gazzetta» il 24 agosto) che introduce un'inedita disciplina da applicare in caso di inadempienze da parte dei gestori e dei responsabili della sicurezza delle gallerie della rete Tern. Con il Dm sono infatti definite le modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 264 del 2006.

Sia le modifiche al Dlgs 264 del 2006 sia la «la disciplina delle inadempienze» sono state previste dalla legge di conversione (legge 69 del 2021) del Dl Sostegni (Dl 41 del 2021) che ha introdotto nuove scadenze (e relative sanzioni) per l'adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie in esercizio ma ancora non conformi, spostando al 2025 il termine per la messa in esercizio. Il nuovo "pacchetto" di misure ha origine dalla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia nel 2019 per violazione delle norme Ue. L'adeguamento delle gallerie della rete Tern, lunghe più di 500 metri, doveva avvenire infatti entro il 30 aprile 2019, ma, secondo l'ultimo rapporto sull'attuazione delle misure di sicurezza inviato dal ministero delle Infrastrutture al Parlamento lo scorso gennaio, delle 406 gallerie aperte al traffico solo il 18% risulta conforme (il dato è aggiornato al 31 dicembre 2020). In sintesi, con il Dl Sostegni è stato fissato un nuovo cronoprogramma per i gestori (Anas e società concessionarie) delle gallerie ancora non conformi alla normativa, che devono presentare il progetto di sicurezza entro il 31 dicembre 2021 (entro il 30 giugno 2023 per le gallerie oggetto dell'estensione della rete Ten-T) ed arrivare alla messa in esercizio entro il 31 dicembre 2025 (30 giugno 2027 per le gallerie dell'estensione della rete Ten-T), altrimenti scatta la sanzione amministrativa il cui importo oscilla tra 100mila e 300mila euro.

Obbligatorio il piano di manutenzione programmata
Modificando l'allegato II, il Dm Mims del 12 luglio introduce nuovi obblighi documentali. Nella fase di messa in servizio, oltre alla consuetudinaria documentazione, i gestori devono redigere anche un piano dettagliato di manutenzione programmata delle opere e degli impianti, che includa anche un piano di monitoraggio. Si raccomanda che quest'ultimo si basi sull'installazione di sensori dotati di indirizzo Ip per il collegamento in rete. Inoltre, vanno predisposti gli elaborati grafici «as built» delle opere e degli impianti. Viene aggiunta anche una dichiarazione del responsabile della sicurezza (va nominato per ogni galleria di oltre 500 metri), che fa seguito alle verifiche di funzionalità e di sicurezza delle opere e degli impianti realizzati, in cui si garantisce il soddisfacimento dei requisiti prestazionali previsti nel progetto della sicurezza approvato. Infine, per un'efficiente attività di manutenzione e ispettiva, si raccomanda l'utilizzo del Bim per l'implementazione della documentazione di sicurezza. La nuova documentazione da produrre fa parte dell'incartamento da inoltrare alla Commissione per la sicurezza delle gallerie ai fini della messa in servizio.

Le misure di sicurezza temporanee
Il decreto del Mims contiene anche le cosiddette misure di sicurezza temporanee minime, ossia misure di carattere impiantistico e gestionale, che servono per compensare il rischio di incidenti derivante dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza. Variano in funzione dello stato di non conformità e si applicano fino alla conclusione del percorso di messa a norma. Si tratta di provvedimenti che servono per ridurre la probabilità di accadimento di eventi incidentali e per contenerne le conseguenze nel caso in cui questi si verifichino comunque. Le misure temporanee non differiscono molto da quelle contenute nella delibera del 6 febbraio 2020 con cui la Commissione permanente per le gallerie ha diffidato i gestori, imponendo l'applicazione di provvedimenti di limitazione dell'esercizio delle gallerie non a norma. Rispetto alle misure del 2020, le maggiori novità si concentrano sulle caratteristiche e la capacità delle riserve idriche da installare quando non sono presenti idranti o un sufficiente approvvigionamento idrico per lo spegnimento di eventuali incendi. Il nuovo Dm infatti dà indicazioni ben precise per il dimensionamento delle riserve.

Modifiche puntuali alle misure minime di sicurezza
Il Dm interviene con puntuali modifiche anche sull'allegato II del Dlgs 264 del 2006, ossia sui criteri progettuali che funzionano da guida nell'individuazione delle misure minime di sicurezza. La maggior parte delle modifiche è servita a rendere più chiare alcune disposizioni, tra cui quelle relative alla variazione del numero di corsie in prossimità delle gallerie, consentita ora ad una distanza dal portale della galleria almeno pari a quella percorsa in 10 secondi da un veicolo che viaggia alla massima velocità consentita (prima si faceva riferimento alla velocità di progetto della strada). Disposizione comunque derogabile in caso di particolari condizioni geomorfologiche e in presenza di misure compensative finalizzate all'incremento della sicurezza. L'introduzione del termine di lunghezza efficace, definita come «distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra uscite di emergenza fruibili», ha effetti sulla determinazione, basata sull'analisi del rischio, del numero di uscite di emergenza dei tunnel esistenti. In sintesi, se la distanza tra uscite di emergenza fruibili supera i mille metri e il volume di traffico supera i 2mila veicoli per corsia, va valutata l'opportunità di realizzare nuove uscite di emergenza. Inoltre, per accentrare la sorveglianza di diverse gallerie in un unico centro di controllo, il gestore non è più tenuto a richiedere un'apposita autorizzazione.

Recepite le disposizioni sulla segnaletica
Il Dm, mediante l'aggiunta di un nuovo allegato, integra il Dlgs 264 del 2006 con le disposizioni sulla segnaletica stradale contenute nella direttiva 2004/54/Ce, tenendo conto del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (Dpr 495 del 1992) e coerentemente con la convenzione di Vienna del 1968.

Accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni
Il Dm 30 luglio 2021, pubblicato lo scorso 24 agosto, disciplina le modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 264 del 2006 a carico dei gestori inadempienti e dei responsabili della sicurezza che non assolvono alle funzioni e mansioni a loro attribuite dal Dlgs. Fermo restando l'accertamento delle violazioni da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, il controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei tunnel, viene specificato nel Dm, è effettuato anche dalla Commissione permanente per le gallerie, dall'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) e dalla direzione generale per le strade e le autostrade del Mims. Il Dm precisa inoltre che si concretizza una violazione della normativa (e dunque si applica la relativa sanzione pecuniaria) anche se la mancata conformità riguarda una sola delle misure di sicurezza prescritte dal Dlgs.

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