Personale

Family Act, ridefinito il perimetro per il riordino e l'armonizzazione della disciplina sui congedi parentali

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di delega in vigore dal prossimo 12 maggio

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile, la legge 32/2022 che delega il Governo all'emanazione di una serie di decreti legislativi volti a introdurre nuove misure di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità e a rafforzare la struttura delle tutele già esistenti, in recepimento di alcune direttive europee.

Il provvedimento, composto da nove articoli, entrerà in vigore dal prossimo 12 maggio e delega il Governo (entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge attraverso appositi decreti legislativi) a esercitare la funzione legislativa, tra le altre, anche sull'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie.

Tante le novità di maggiore interesse che più direttamente impatteranno nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione.

All'articolo 3 è stato definito il perimetro di azione per il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali. In particolare, è prevista per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni, anche attraverso modalità flessibili secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

I genitori lavoratori possono poi usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli.

Si prevede l'ampliamento del diritto a fruire di permessi per le prestazioni specialistiche della donna in gravidanza, eseguite durante l'orario di lavoro, anche al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado che possa fornire la necessaria assistenza.

Viene fissato un periodo minimo, di durata non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori.

Con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, introdotto dal Governo Monti, si prevedere un incremento della durata del periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore e al contempo viene eliminata la disparità di trattamento oggi presente tra dipendenti pubblici e privati nell'utilizzo del congedo, laddove si fissa che anche ai padri lavoratori delle pubbliche amministrazioni spettano le medesime misure garantite per i lavoratori del settore privato. In questo modo vengono così concretizzate le recenti promesse del Governo (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 24 marzo 2022).

Infine, in tema di worklife balance all'articolo 4 si prevede una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

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