Personale

Sindacati tra militari: può iscriversi solo chi è in servizio attivo o in ausiliaria

di Domenico Irollo

Dato il carattere “professionale” delle associazioni sindacali costituite tra lavoratori con le stellette è corretto desumere che a esse possono iscriversi esclusivamente i militari in servizio attivo e quelli in ausiliaria, con esclusione del personale collocato in congedo assoluto o nella categoria della riserva. È inoltre ammissibile che gli statuti delle associazioni consentano l'adesione soltanto ai militari di certi ruoli (ad esempio, solo a quelli dei ruoli ispettori/marescialli e/o sovrintendenti/sergenti). Quanto invece alle cariche direttive, se appare legittimo prefigurare sin d'ora un divieto di cumulabilità con il mandato di delegato di organismi della rappresentanza a ogni livello (CoBaR, CoIR, CoCeR), alla luce della libertà di organizzazione sindacale garantita dall'articolo 39 della Costituzione, eventuali vincoli alla rieleggibilità possono essere introdotti solo con norma di rango primario.
Sono queste le principali indicazioni del parere n. 2756/2018 reso dal Consiglio di Stato su richiesta del ministero della Difesa in merito all'applicazione dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs 66/2010), alla luce della sentenza della Consulta n. 120/2018 che ne ha decretato l'incostituzionalità del secondo comma nella parte in cui vi si prevede che i militari non possono costituire proprie associazioni professionali di tipo sindacale, pur avendone invece confermato la validità laddove preclude agli stessi di aderire ad associazioni diverse da quelle tra militari.

La circolare ministeriale
In attesa che il Legislatore fissi i limiti e le condizioni cui subordinare il diritto di associazione sindacale, ormai indiscutibilmente riconosciuto dalla Corte costituzionale, il dicastero di via XX settembre con la circolare n. 36019/2018 ha emanato un decalogo per permettere di avviare immediatamente le procedure di istituzione dei sindacati, individuando, sulla scia dei principi enucleati dalla Consulta, le condizioni soggettive, oggettive e funzionali necessarie al rilascio dell'indispensabile, preventivo assenso da parte del Ministro. In sede di elaborazione della direttiva in questione sono però emersi dubbi su due punti in particolare del vademecum ministeriale che lo stesso dicastero ha inteso perciò sottoporre al Consiglio di Stato in funzione consultiva.

L'orientamento di Palazzo Spada
Il Consiglio di Stato ha avallato le scelte fatte dalla Difesa su entrambe le questioni perplesse, confermando nello specifico le tesi ministeriali a proposito della possibilità di adesione del solo personale militare in servizio e di quello in ausiliaria nonché dell'esclusione di un duplice ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi delle associazioni sindacali, auspicando nel contempo che, prima ancora che lo faccia il Legislatore, sia lo stesso ministero a prevedere modalità di interlocuzione istituzionale con le associazioni – distinte da quelle propriamente “concertative” che caratterizzano i rapporti delle gerarchie militari con gli organi della rappresentanza militare loro affiancati – stabilendo ad esempio che le associazioni sindacali vengano almeno “consultate” nelle materie di interesse.
Tuttavia il Consiglio ha colto l'occasione per invitare il ministero richiedente a correggere il tiro su altri punti del decalogo. In primo luogo, riguardo al requisito della iscrivibilità del personale militare di qualsiasi ruolo e grado: secondo il CdS, se da un lato sembra ragionevole escludere la possibilità di sindacati formati solo da categorie distinte per gradi, è invece meno comprensibile un divieto anche per categorie d'interesse professionale comune a tutti i gradi di un medesimo ruolo o di più ruoli con problematiche comuni. Critiche sono state rivolte anche alla regola in base alla quale deve essere prevista una durata temporale ben definita per le cariche direttive e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo: ad avviso del Consiglio, per garantire il carattere democratico delle associazioni sindacali secondo l'articolo 39, comma 3, della Costituzione, è sufficiente prevedere la natura elettiva delle cariche, mentre eventuali divieti di rieleggibilità, che pure rispondono alla fondata preoccupazione di evitare la formazione di un ceto sindacale sostanzialmente permanente che sottragga gli interessati al proprio servizio nella forma più compiuta e per periodi prolungati, non possono però essere introdotti per via amministrativa, con una circolare ministeriale, ma con norma di legge e solo nella misura necessaria a contemperare la libertà di organizzazione sindacale con i principi, anch'essi di rango costituzionali, posti a presidio dell'ordinamento militare.

Il parere del Consiglio di Stato n. 2756/2018

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