Fisco e contabilità

Lep, dal ministero del Lavoro le istruzioni ai Comuni sui contributi per assumere gli assistenti sociali

Il livello essenziale delle prestazioni è definito da un operatore ogni 5.000 abitanti presso ciascun ambito territoriale

di Amedeo Di Filippo

Il ministero del Lavoro fornisce, con la nota n. 938/2022, le istruzioni operative e gli strumenti di supporto ai fini dell'accesso al contributo economico previsto dalla legge di bilancio 2021 finalizzato all'assunzione di assistenti sociali in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni definito da un operatore ogni 5.000 abitanti presso ciascun ambito territoriale sociale.

Il contributo
La legge di bilancio 178/2020, all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha quindi disposto l'erogazione di un contributo economico a favore degli ambiti sociali territoriali (Ats) in ragione del numero di assistenti sociali (As) impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo è così determinato:
• 40.000 euro annui per ogni As assunto a tempo indeterminato dall'Ats, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
• 20.000 euro annui per ogni As assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Il finanziamento, che fa carico sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni, per cui ciascun Ats avrà diritto al contributo per i relativi As fintantoché il loro numero in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.
Dal punto di vista operativo, entro il 28 febbraio il responsabile dell'Ats dovrà inserire sul sistema SIOSS (Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali) i dati relativi al personale dell'anno precedente e le previsioni dell'anno corrente. Entro il 30 giugno il ministro del Lavoro riconosce, sulla base dei dati forniti dagli Ats e con le modalità stabilite con il Dm 15/2021, le somme liquidabili riferite all'anno precedente e quelle per l'anno corrente.

La nota
Con la nota n. 938, il ministero fornisce le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2021 e uno per i dati di previsione 2022, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno. In ordine alla compilazione del prospetto, specifica che i Comuni dovranno inviare all'Ats i dati relativi al numero di As assunti a tempo indeterminato in servizio nel 2021 e la previsione relativa al 2022. Gli Ats, una volta raccolti i dati complessivi, dovranno inserirli nella piattaforma SIOSS. Le istruzioni operative e le modalità pratiche di calcolo del contributo riconosciuto agli Ats sono esplicitate nel manuale allegato alla nota, nel quale è chiarito che laddove le funzioni e risorse in ambito sociale siano attribuite all'Ats, il contributo rimane in capo all'Ambito. Laddove così non fosse, gli As all'Ats e ad eventuali organismi intermedi sono fittiziamente redistribuiti in capo ai Comuni, applicando poi a ciascuno di essi la stessa formula utilizzata per il calcolo del contributo spettante all'ambito. Laddove la somma dei contributi spettanti così calcolati ecceda il totale riconosciuto all'Ats, il contributo è riconosciuto in quota parte, fatti salvi diversi accordi locali.
Fa da corredo alla nota, oltre al manuale e ai due fogli excel, contenenti rispettivamente i dati relativi al 2021 e quelli previsivi del 2022, le risposte alle domande frequenti – FAQ, aggiornate al 7 febbraio.

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