Imprese

Bonifiche, le spese per forniture, servizi e opere di messa in sicurezza scontano l'Iva al 10%

L'Agenzia delle Entrate autorizza il regime agevolato a condizione che la bonifica riguardi siti inclusi in un progetto approvato dall'ente competente

di Massimo Frontera

Negli interventi funzionali agli interventi di bonifica, le spese sostenute possono ricadere nel regime dell'Iva agevolata al 10%, a patto che gli interventi siano compresi in un progetto approvato dall'ente competente. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello pubblicata il 5 ottobre sul sito istituzionale (n.490/2022). Il caso prospettato all'Agenzia fiscale riguarda un progetto presentato volontariamente da una società immobiliare alla controparte pubblica finalizzato alla messa in sicurezza delle acque sotterranee, dopo che è stata riscontrata una contaminazione in un sito industriale dismesso di proprietà della stessa società immobiliare. Il progetto, approvato dal Comune competente, include una serie di attività funzionali al raggiungimento della messa in sicurezza, in maniera permanente, risanandole e bonificandole, delle acque sotterranee.

Il promotore privato chiede se è possibile applicare il regime Iva agevolato al 10% alle seguenti spese: forniture di beni e servizi acquistati direttamente dalla società; prestazioni di servizi e fornitura di beni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti facenti parte del progetto; forniture di servizi ed agli acquisti di beni strettamente correlati alle attività di bonifica autorizzate dagli enti (come utenze, servizi di vigilanza del sito, materiali di consumo necessari a garantire il funzionamento del depuratore e della barriera idraulica). In relazione agli acquisti di beni e servizi relativi al progetto in questione già effettuati con Iva ordinaria, il promotore vuole inoltre sapere se può chiedere ai fornitori di emettere note di credito per recuperare l'Iva pagata in eccesso.

Nella sua risposta, l'Agenzia conferma che, in via generale, «tutte le attività necessarie e funzionali alla bonifica, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità competenti, possono qualificarsi come "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica" ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del1964 (i.e. opere di urbanizzazione) e, dunque, fruire dell'aliquota nella misura del 10 per cento».

Nel caso specifico l'Agenzia afferma che gli interventi previsti dal progetto potranno fruire dell'Iva agevolata «qualora gli stessi si inseriscano nell'ambito di un vero e proprio intervento di bonifica approvato dalla competenti autorità amministrative». Quanto al regime agevolato per forniture di servizi ed agli acquisti di beni "strettamente correlati" alle attività di bonifica, l'Agenzia specifica che «al fine di qualificare un'operazione come accessoria a un'operazione principale non è sufficiente una generica utilità dell'operazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata, bensì è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale».

Pertanto il regime Iva più favorevole è giustificato solo ove «sia riscontrabile, sotto il profilo funzionale, il nesso di accessorietà di tali forniture di beni e servizi rispetto agli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee e sempre che detti beni e servizi "accessori" siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l'operazione principale». In caso affermativo, c'è anche la possibilità di ottenere un credito di Iva a rimborso dell'imposta pagata in eccesso ai fornitori. La richiesta ai propri fornitori di emettere le note di variazione in diminuzione deve avvenire «al più tardi entro un anno dall'effettuazione di ciascuna cessione di beni/prestazione di servizi, configurandosi un'ipotesi di inesattezza della fatturazione (terzo comma articolo 26, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633)».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©