Urbanistica

Cambio di destinazione d'uso, oneri sempre dovuti se si altera la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica

Lo ribadisce il Consiglio di Stato

di Massimo Frontera

Una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per lavori di ampliamento e di cambio di destinazione d'uso - da artigianale a commerciale/terziaria - di un'ampia porzione di un immobile e con contestuale cessione di aree a standard ai sensi del Dm 1444. Quando il comune campano di Bellizzi ha presentato il conto al promotore dell'intervento è scattato il ricorso al Tar Campania, contestando l'entità degli oneri di costruzione e di urbanizzazione.

Più precisamente - questa la motivazione che si riporta nella sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta n.7191 del 17 agosto 2022) - «l'amministrazione avrebbe calcolato gli oneri di urbanizzazione sulla base di una volumetria già esistente e, pertanto, si tratterebbe di costi che il privato ha già interamente pagato al momento del rilascio del titolo originario. Inoltre, i costi non sarebbero dovuti in caso di solo cambio di destinazione d'uso».

La motivazione è stata giudicata infondata sia dal Tar Campania che da Palazzo Spada, che ha infatti respinto l'appello, addossando all'appellante tutti i costi. I giudici della Quarta sezione hanno dovuto ricordare che «ai fini del calcolo del contributo di costruzione è l'oggetto sostanziale dell'intervento, questo essendo determinante per stabilire l'effettiva incidenza sul carico urbanistico» e che «è stata ritenuta sufficiente, al fine della configurazione di un maggior carico urbanistico, la circostanza che, quale effetto dell'intervento edilizio, sia mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri riferiti all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare l'aggiuntivo carico socio-economico che l'attività edilizia comporta».

«Peraltro - sottolineano i giudici smontando un altro presunto vizio contestato dall'appellante - nel caso del calcolo dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione non sussiste un onere di specifica motivazione in ordine alla somma indicata essendo sufficiente che sia chiaro il coefficiente che è stato applicato e come si è pervenuti alla cifra finale».

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