Terre e rocce da scavo, semplificazione entro fine ottobre
Il decreto legge detta norme «urgenti» anche per l’attuazione del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr
La semplificazione del regime sulle terre e rocce da scavo arriva con il Dl 13/2023. O meglio, il Dl ne traccia la strada mediante apposita delega conferita al ministero dell’Ambiente che agirà di concerto con le Infrastrutture e sentito quello della Salute. Il decreto legge detta norme «urgenti» anche per l’attuazione del Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
La regolamentazione della gestione di terre e rocce di scavo è una vicenda tormentata e sempre attuale che prende l’avvio dalla legge Lunardi (166/2002) e che, con alterne vicende, approda al Dm 161/2012 poi abrogato dal vigente Dpr 120/2017, alla cui applicazione molto contribuiscono le Linee guida Snpa 22/2019.
Per semplificare questo sistema l’articolo 48 del Dl 13/2023 delega il ministero dell’Ambiente ad adottare un regolamento entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 13/2023 (quindi entro la fine di ottobre 2023) e dispone l’abrogazione dell’attuale Dpr 120/2017 dalla data di entrata in vigore del futuro Dm.
Fermo restando che sarà necessario prevedere un meditato regime transitorio, il problema si pone perché il comma 1 indica la competenza del ministero dell’Ambiente all’adozione del decreto per assicurare le tempistiche di attuazione del Pnrr «per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica». Quindi, sembra che il futuro decreto possa disciplinare solo le opere Pnrr e per la sicurezza energetica e non tutte quelle che sono realizzate sul territorio nazionale. Il comma 2 invece ravvisa il fine della futura disciplina nella semplificazione «anche ai fini della piena attuazione del Pnrr». Il comma 3 prevede l’abrogazione del Dpr 120/2017. Il sistema ha avuto fin troppi problemi e ogni tipo di disallineamento deve essere eliminato dalla legge di conversione.
Il futuro decreto riguarderà la disciplina semplificata per la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, provenienti da cantieri di dimensioni piccole e grandi; cantieri di grandi dimensioni non assoggettati a Via o ad Aia, compresi quelli per la costruzione o la manutenzione di reti e infrastrutture. Il decreto riguarderà i casi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato (articolo 185, comma 1, lettera c), del Dlgs 152/2006). Le future previsioni si occuperanno del deposito temporaneo di terre e rocce qualificate come rifiuti e del loro utilizzo nel sito di produzione quando, invece, sono escluse dalla disciplina dei rifiuti. La delega disciplina anche la gestione di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica «assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci».