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Imposta di soggiorno, nuova dichiarazione telematica entro il 30 giugno 2022

di Cristina Carpenedo (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il decreto ministeriale recante il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze e ai versamenti dell'imposta di soggiorno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022.

L'adempimento trova fonte nella scelta del legislatore di qualificare come responsabili del pagamento i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi ai sensi del Dl 50/2017. Nell'intervento normativo, che ha portato alla modifica dell'articolo 4 del Dlgs 23/2011 e dell'articolo 4 del Dlgs 50/2017, il legislatore ha posto in capo a questi soggetti un obbligo dichiarativo comprensivo di sanzione pecuniaria in caso di omissione o infedeltà. Il decreto ha approvato tre documenti: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche

La dichiarazione
La dichiarazione è suddivisa per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un riquadro per ogni struttura ricettiva, nel quale si deve ragionare a trimestri. In particolare, è previsto si inserisca l'ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell'attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell'imposta a notte, l'imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte. In questo contesto potrebbe emergere qualche anomalia dal punto di vista tariffario, se consideriamo i diffusi casi di applicazione di imposta con modalità forfettaria, non rispondente alla regola del pernottamento.

La sezione dedicata al versamento ha previsto un importo cumulativo delle somme versate nell'arco temporale dei trimestri compilati, elemento che porterebbe a escludere l'attività di accertamento, anche se, da un punto di vista applicativo, emergono delle criticità. I Comuni, mediante il regolamento, disciplinano i termini di versamento che possono essere mensili, bimestrali, trimestrali e anche semestrali con la possibilità, grazie alla nuova impostazione tributaria, di accedere all'istituto del ravvedimento operoso. I Comuni più attenti riescono anche a emettere accertamenti in corso d'anno per recuperare il tributo non versato alla prescritta scadenza. Per questi casi sorge il quesito in ordine a come comportarsi con la dichiarazione dato che, nelle istruzioni alla compilazione, si legge che la stessa può essere anche nuovamente presentata in modalità sostitutiva oltre il termine di scadenza. Una sorta di contenitore telematico sempre aperto che, in ogni caso, non sana le illegittimità commesse sui versamenti.

Nelle istruzioni è indicato quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. Non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo "Importo annuale (cumulativo) versato al Comune" deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L'importo deve essere cumulativo per l'intero anno indicato nella dichiarazione e tutte le strutture presenti nella dichiarazione.

Modalità di trasmissione
Ma veniamo all'effetto sorpresa del decreto. La modalità di trasmissione transita attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate che renderà disponibile un'apposita applicazione.

Il modello dichiarativo apre con una informativa nella quale si legge la finalità dei dati forniti in fase di accesso all'aerea riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati per consentire l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e contributo di soggiorno.

I dati saranno conservati dal Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni ai Comuni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata), che saranno titolari del trattamento dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui avranno a disposizione le dichiarazioni.

La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni sindacali, professionisti iscritti all'albo) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. In questo caso la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del «Cassetto fiscale» dell'Agenzia delle entrate o al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del portale «Fatture e Corrispettivi».

La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l'utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l'invio.

I termini
Le norme indicate prevedono che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno per le presenze turistiche e i versamenti dell'anno precedente. Solo per quest'anno, l'obbligo riguarda anche il 2020, in forza della proroga contenuta nel Dl 41/2021, situazione che obbliga a un doppio adempimento a meno di due mesi dalla scadenza. Una situazione che potrebbe facilmente guadagnare una proroga anche se, al momento, non sembra concretizzarsi nonostante le difficoltà, complice l'effetto prima volta. I contribuenti dovranno infatti ricercare versamenti e comunicazioni delle presenze rese al Comune, secondo le diverse discipline regolamentari. Particolarmente attesi anche gli adempimenti da parte dei gestori di portali di prenotazione telematica che intervengono nel pagamento, indicati esplicitamente tra i soggetti obbligati e sui quali è ragionevole attendersi delle sorprese, visti i ricorsi ancora pendenti a livello europeo riguardanti proprio gli adempimenti tributari.

Restano fermi tutti gli altri obblighi imposti dai Comuni ovvero le comunicazioni periodiche delle presenze, i versamenti da eseguire sulla base delle scadenze indicate nel regolamento dell'ente e la presentazione dei conti di gestione.

(*) Funzionario Tributi e riscossione di amministrazione comunale, autrice di pubblicazioni in materia e docente Anutel

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