Fisco e contabilità

Esonero dei circhi dal canone unico su suolo pubblico, entro il 16 settembre invio dei dati per il ristoro delle perdite ai Comuni

Dotazione del Fondo incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022

di Daniela Casciola

A ristoro delle perdite subite per via delle agevolazioni concesse per promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dal Covid, i Comuni che vogliano accedere al riparto del fondo relativo al I semestre 2022, devono compilare il modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, fruibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente. Il modello, da sottoscrivere con la firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai Comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), dal sito internet della stessa Direzione, a partire dal 25 luglio e inderogabilmente entro le ore 14:00 del 16 settembre 2022.

Lo ha comunicato la Direzione centrale del Dipartimento per la finanza locale del Viminale considerato che i dati occorrenti per il ristoro della perdita di gettito relativa al I semestre 2022 non sono reperibili, per il livello di dettaglio richiesto, nei bilanci degli enti locali, e quindi si rende necessario acquisirli nuovamente, come già avvenuto con riferimento all'anno 2021, direttamente dai Comuni con il modello appositamente predisposto.

L'articolo 65, comma 6, del Dl 73/2021 convertito dalla legge 106/2021 stabiliva, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica, che i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968 n.337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3 -quater, del Dl 162/2019 convertito dalla legge 8/2020, fossero esonerati per l'intero anno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Al ristoro delle perdite di gettito per l'anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale 22 gennaio scorso, con il quale è stato ripartito lo specifico fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell'anno dal comma 7 del articolo 65.

Ora, l'articolo 8, comma 3, del Dl 27 gennaio 2022 n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, ha disposto che l'esonero sia prolungato fino al 30 giugno 2022. Quindi, è stato incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 il relativo fondo a ristoro della perdita di gettito, prevedendo che alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

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