Fisco e contabilità

Fondi Covid, nessun errore nelle regole sugli avanzi

Si estende a tutto la variazione di competenza del responsabile finanziario con cui gli allegati al rendiconto sono adeguati alle risultanze della certificazione

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Si estende a tutto la variazione di competenza del responsabile finanziario con cui gli allegati al rendiconto sono adeguati alle risultanze della certificazione Covid. Il chiarimento definitivo arriva dalla Ragioneria dello Stato, che con la Faq 50, pubblicata sul sito del pareggio di bilancio, intervenendo sulla questione relativa alle modalità "semplificate" di rettifica previste dall'articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, risponde al quesito se le stesse si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2), o se possono comprendere anche altri prospetti.

L'articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 «è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria».

A tal proposito la Ragioneria ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell'articolo 37-bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità ordinarie previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del Tuel, sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve invece essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al Dlgs 267/2000, secondo l'iter ordinario indicato.

Infine, la Ragioneria ricorda la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui all'articolo 37-bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

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