Amministratori

L'autore dell'esposto non può visionare gli atti del procedimento disciplinare in corso

Non ha diritto di accesso all'incartamento istruttorio fino a quando non sia terminato

di Pietro Alessio Palumbo

Secondo il Tar di Campobasso (sentenza n. 49/2023) l'autore di un esposto dal quale sia scaturito un procedimento disciplinare non ha diritto di accesso al successivo incartamento istruttorio fino a quando non sia terminato. Ove venisse accordato all'autore dell'esposto disciplinare un accesso alle difese procedimentali e ai documenti prodotti dall'incolpato verrebbe pregiudicata la genuinità della sua futura testimonianza; e destabilizzata in radice ogni possibilità di utile conduzione, da parte dell'incolpato, di un interrogatorio dell'accusatore. Così come un accesso preventivo, da parte dell'autore dell'esposto, a scritti e documenti provenienti da ogni altro soggetto del procedimento, potrebbe contaminare l'attendibilità della stessa deposizione.

Secondo il Tar del Molise in circostanze come quelle della vicenda neppure vale proporre la tesi secondo cui, una volta pervenuto il procedimento disciplinare alla fase dibattimentale, il richiamo alle norme del processo penale dovrebbero giustificare la piena discovery documentale propria della corrispondente fase di tale processo. Il rinvio legislativo alle norme del codice di procedura penale è infatti espressamente subordinato alla condizione della loro compatibilità con le caratteristiche proprie del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, ben diversamente dal processo penale, anche una volta pervenuto alla fase dibattimentale, rimane pur sempre un procedimento amministrativo connotato da imprescindibili esigenze di riservatezza. Non diventa affatto una procedura pubblica improntata, come tale, alla completa trasparenza. Da ciò deriva l'inapplicabilità al procedimento disciplinare, in quanto non compatibile con le regole sue proprie, della regola processuale penale della piena discovery dibattimentale.

A ben vedere nel procedimento disciplinare una volta conclusa l'istruttoria preliminare e approvato il capo d'incolpazione, è l'incolpato stesso, e questi soltanto, a conseguire il diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prenderne visione, ed estrarne copia integrale. Nel processo penale, dopo la conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio deposita nella cancelleria il fascicolo e a quel punto tutte le parti hanno diritto di acquisire tali atti ed estrarne copia.

Nella vicenda, secondo il Tar, la legittimità del differimento dell'accesso richiesto dal ricorrente all'esito del procedimento disciplinare riposava sulla legittima necessità di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione, tipiche della fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza poteva compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. In realtà il procedimento disciplinare era pendente; l'esponente non era parte di tale procedimento ma terzo; l'esponente doveva essere chiamato come testimone. Dal che la conoscenza preventiva degli atti avrebbe potuto compromettere la regolarità del procedimento disciplinare.

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