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Viminale: sui certificati anagrafici digitali va garantita la contunuità delle convenzioni per il rilascio agli ordini professionali

A breve sarà sottoscritto un accordo di interoperabilità che consentirà agli ordini di interrogare direttamente l'Anpr a livello nazionale

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di Amedeo Di Filippo

Il ministero dell'interno ha pubblicato la circolare n. 127/2022 con i chiarimenti sulla possibilità per gli enti locali di continuare a rilasciare certificati online utilizzando la propria banca dati locale, sincronizzata con l'Anpr, anche agli ordini professionali.

Con la circolare n. 115 del 31 ottobre scorso il Viminale ha chiarito ai prefetti le modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), a seguito dei profili di criticità riscontrati dal Garante per la protezione dei dati personali in merito alle modalità di rilascio rese disponibili da alcuni Comuni tramite accesso ai propri siti istituzionali. Il Dipartimento ha in particolare escluso la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma Anpr con la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 7 novembre).

Circa la possibilità di stipulare convenzioni finalizzate al rilascio di certificati anagrafici telematici presso tabaccai, edicole e simili, utilizzando piattaforme digitali messe a disposizione da alcune società di informatica, il Dait ha fatto presente che i sistemi individuati non risultano compatibili con le specifiche tecniche e le misure di sicurezza descritte nell'Allegato C al Dpcm 194/2014, in cui è previsto che l'accesso all'Anagrafe avvenga esclusivamente mediante dispositivi di sicurezza assegnati dal ministero ai sindaci e ai dipendenti comunali preposti all'accesso all'Anpr, preventivamente censiti e autorizzati. Da qui il veto all'utilizzo dei dispositivi da parte di soggetti terzi non autorizzati, non abilitati né censiti dal sistema centrale, e la conseguente impossibilità di stipulare con essi una convenzione, in quanto accederebbero impropriamente all'anagrafe con i dispositivi del personale comunale ed entrerebbero così in possesso di tutti i profili autorizzativi di cui quest'ultimo è titolare, disponendo di una operatività che l'ordinamento vigente riconosce esclusivamente agli operatori anagrafici.

Il nuovo intervento del Dait trae origine dal fatto che gli ordini degli avvocati e dei notai accedono alle certificazioni anagrafiche grazie a convenzioni stipulate con i singoli Comuni. Convenzioni di cui non era al corrente e rispetto alle quali ricorda che è in corso una attività istruttoria che porterà a breve alla sottoscrizione di un accordo di interoperabilità che consentirà agli ordini di interrogare direttamente l'Anpr a livello nazionale, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del Cad.

Purtuttavia, l'eventuale sospensione delle convenzioni a livello locale determinerebbe un «gravissimo pregiudizio alle attività di giustizia, con evidenti conseguenze negative sulla definizione dei procedimenti giudiziari», si legge nella circolare. Da qui l'invito ai prefetti di sensibilizzare i sindaci a voler garantire la continuità del servizio di certificazione agli ordini professionali, nella considerazione che l'articolo 62, comma 3, del Cad consente ai Comuni di sottoscrivere convenzioni per il rilascio di certificati anagrafici a valere sulla propria banca dati locale, anche tramite servizi on line, nel rispetto delle norme di sicurezza previste e di garanzia di protezione dei dati personali dei cittadini.

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