Amministratori

Niente incarico di liquidatore della partecipata all'ex assessore comunale senza «raffreddamento» di un anno

Lo stesso liquidatore non può essere Presidente del Cda in una società a controllo pubblico

di Manuela Sodini

Sono inconferibili l'incarico di liquidatore in una società in controllo pubblico attribuito ad assessore comunale senza rispettare il periodo di raffreddamento di un anno e l'incarico di Presidente del Cda in una società a controllo pubblico attribuito al medesimo soggetto contestualmente liquidatore. Così si è espressa Anac nella delibera n. 157/2022.

La delibera origina da una segnalazione di presunta ipotesi di inconferibilità ricevuta dall'Autorità relativa a un soggetto che ha ricoperto la carica di assessore comunale dal 7.07.2017 al 26.03.2019, assumendo poi l'incarico di liquidatore di una società interamente detenuta dalla Provincia dal 31.07.2019 al 19.04.2021, e che ricopre dal 16.07.2020 l'incarico di Presidente del Cda di una società a controllo pubblico detenuta da Comuni, incarico ancora in corso.

Le due ipotesi di inconferibilità verificate da Anac riguardano rispettivamente: l'incarico di liquidatore della società integralmente detenuta dalla Provincia e la precedente carica di assessore comunale e l'incarico di Presidente del Cda della società a controllo pubblico detenuta da Comuni e l'incarico di liquidatore detenuto nell'altra società.

Le due casistiche sono state esaminate da Anac con riferimento all'esame dell'incarico in provenienza, dell'incarico in destinazione, natura della società e natura dell'incarico.

In relazione alla prima ipotesi di inconferibilità, l'incarico di liquidatore attribuito in data 31.07.2019 a un soggetto già assessore comunale fino al 26.03.2019 appare inconferibile, trattandosi di incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, riconducibile all'articolo 7, comma 2, seconda parte, lettera d), del decreto 39/2013, conferito all'ex assessore comunale, senza rispettare il prescritto «periodo di raffreddamento» di un anno.

Con riferimento alla seconda ipotesi di inconferibilità, l'incarico di Presidente del Cda, provvisto nel caso di specie di poteri di amministrazione e gestione, attribuito in data 16.07.2020 al soggetto già liquidatore dell'altra società dal 31.07.2019 al 19.04.2021, appare inconferibile in base all' articolo 7, comma 2, ultima parte, lettera d), in quanto si tratta di incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico senza rispettare il prescritto «periodo di raffreddamento» di un anno.

Come risulta dalla delibera, l'incarico di liquidatore costituisce incarico in destinazione con riferimento alla prima ipotesi di inconferibilità e incarico in provenienza con riferimento alla seconda ipotesi di inconferibilità, i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno basato la tesi dell'insussistenza di entrambe le ipotesi di inconferibilità unicamente sull'assunto che la figura del liquidatore non rientri nella categoria di «amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico». Anac, in proposito, richiama proprie precedenti delibere dove si è già espressa sostenendo che tale figura può essere equiparata a quella dell'amministratore unico o all'amministratore delegato, tenuto conto che l'articolo 1, comma 2, lettera l) del decreto 39/2013, parla di «incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Nelle conclusioni della delibera si richiama la teoria del cosiddetto funzionario di fatto, riconoscendo la possibilità che l'attività posta in essere da un soggetto privo di valida legittimazione ad agire per conto della pubblica amministrazione, in ragione della mancanza del titolo o della sussistenza di un vizio che lo inficia, possa essere comunque riferita alla pubblica amministrazione stessa.

Il Responsabile anticorruzione competente dovrà comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e contestare ai sensi dell'articolo 18 del decreto 39/2013 la causa di inconferibilità ai componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli.

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