Urbanistica

Condono negato? Comune obbligato a restituire solo le somme versate per la concessione

Lo ha ricordato il Tar Lazio respingendo il ricorso di due cittadini che avevano realizzato opere abusive in un'area tutelata

di Davide Madeddu

In caso di condono edilizio negato il Comune è tenuto alla restituzione delle somme concessorrie versate. E il termine prescizionale decorre solo dalla data di adozione del provvedimento di condono e non anche dell'oblazione. È quanto emerge dalla sentenza del Tar del Lazio, la numero 698/2023 relativa al ricorso presentato a due persone in merito a una richiesta di condono per una struttura di 40 metri quadrati a uso residenziale e un altro intervento di un metro quadrato non residenziale realizzati nell'area di un parco. Con il ricorso al Tar è stata impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto l'istanza di condono e chiesto la condanna al risarcimento dei danni e, in subordine, alla restituzione delle somme corrisposte in relazione alla domanda di condono. Il ricorso, come sottolineano i giudici, è infondato e viene respinto perché l'opera è stata realizzzata in un'area «soggetta al vincolo derivante dalla presenza del parco».

I giudici sottolineano che «le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». I giudici sottolineano poi che è inaccoglibile anche il motivo secondo cui «l'amministrazione avrebbe omesso di comunicare i motivi del rigetto e, comunque, non avrebbe motivato in ordine alle osservazioni presentate dal ricorrente». Vizio che, sottolineano i giudici «ha natura procedimentale e, qualora esistente, non potrebbe mai comportare l'annullamento dell'atto impugnato».

Nel caso specifico poi premettendo di «non potere accogliere, allo stato, nemmeno la domanda con cui il ricorrente ha chiesto la restituzione delle somme versate in conseguenza della domanda di condono in quanto in atti manca la prova del versamento di tali somme» i giudici rimarcano che «quando il ricorrente presenterà una richiesta di restituzione debitamente comprovante le somme versate, il Comune è tenuto al rimborso dei soli oneri concessori, fermo restando che il termine prescrizionale decorre solo dalla data di adozione del provvedimento di diniego del condono, e non anche dell'oblazione in merito alla quale è legittimata passiva l'amministrazione finanziaria dello Stato».

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