Fisco e contabilità

Antiriciclaggio, dalle Pa segnalazione delle anomalie senza rallentare o interrompere l'attività amministrativa

La Uif evidenza che non è richiesto lo svolgimento di verifica sulle di operazioni sospette al di fuori del perimetro dei servizi

di Corrado Mancini

Gli uffici pubblici sono chiamati a fornire un contributo attivo al sistema antiriciclaggio mediante l'intercettazione di anomalie nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano e la "comunicazione" alla Uif di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 30 settembre).

La Uif evidenza innanzitutto che non è richiesto lo svolgimento di attività esplorative volte alla ricerca di operazioni sospette al di fuori del perimetro delle attività proprie di ciascun ufficio pubblico; inoltre, non sono imposti adempimenti che comportino rallentamenti o interruzioni dell'attività amministrativa e che andrebbero a comprometterne l'efficacia e l'efficienza, specie in settori già connotati da alta complessità e onerosità procedimentale. Ciò che viene richiesto agli uffici pubblici è di saper "leggere" in "modo integrato" e con un "approccio critico" le informazioni di cui già dispongono in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, focalizzando la propria attenzione sulle eventuali "anomalie" che inducono a considerare una determinata operazione come "sospetta".

Il "sospetto" di riciclaggio viene inteso dal legislatore in senso ampio, tale da ricomprendere tutte le possibili "gradazioni" dello stesso (dalla conoscenza vera e propria alla sussistenza di obiettivi elementi che di fatto inducono l'operatore a ritenere esistente un collegamento tra la situazione che si trova ad esaminare e una pregressa attività criminosa). Di conseguenza il "sospetto" è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti.

Il Provvedimento Uif del 2018 reca in allegato un elenco di indicatori di anomalia volti ad agevolare la rilevazione delle operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni e hanno l'obiettivo di ridurre i margini di incertezza insiti nella valutazione delle operazioni sospette rilevate, in modo da contenere gli oneri a carico degli operatori, garantendo al contempo la correttezza e l'omogeneità delle comunicazioni.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta, viceversa la sussistenza, nel caso concreto, di elementi riconducibili agli indicatori non comporta alcun automatismo nella comunicazione all'Unità, laddove da una valutazione complessiva dell'operatività si possa ragionevolmente escludere il carattere sospetto dell'operazione.

Più in dettaglio, gli indicatori previsti nel Provvedimento Uif sono suddivisi in 3 macro-categorie:
1) indicatori a carattere soggettivo, connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
2) indicatori a carattere oggettivo, connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;
3) indicatori specifici per settore di attività (appalti e contratti pubblici; finanziamenti pubblici; immobili e commercio).

Inoltre possono essere di utilità anche ulteriori strumenti elaborati e diffusi dalla Uif, che possono essere valorizzati anche dagli operatori pubblici per l'individuazione delle operazioni sospette, quali i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, le comunicazioni e i quaderni sulle casistiche.

L'efficacia della collaborazione attiva richiede che nella segnalazione siano individuati correttamente le attività a rischio di riciclaggio, le operazioni rilevate e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso informativo sia trasmesso alla Uif tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate.

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