Fisco e contabilità

Milleproroghe. L’incognita sui termini Tari coinvolge anche i regolamenti

L’approvazione al 30 aprile riguarda espressamente solo il via libera alle tariffe

di Pasquale Mirto

Due degli emendamenti approvati al Milleproroghe che ha incassato la fiducia della Camera creano non poche incertezze circa il termine di approvazione delle delibere Tari e tariffa corrispettiva.

Con un primo correttivo si prevede che dal 2022 i Comuni, in deroga al comma 683 della legge 147/2013 «possono» approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Con un altro emendamento si dispone invece il differimento al 31 maggio 2022 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.

I due emendamenti, come sottolineato su NT+ Enti locali & edilizia del 16 febbraio, vanno in apparente conflitto, non essendo chiaro se il termine per approvare le delibere Tari di quest’anno sia il 30 aprile o il 31 maggio.

Il primo emendamento presenta qualche imprecisione, anche se è da apprezzare lo sganciamento (finalmente) della data di approvazione del bilancio, dal termine per le delibere Tari in quanto un termine autonomo fissato ad aprile dà più certezze ai vari attori che intervengono nel processo di approvazione (gestore dei rifiuti, autorità d'ambito, comuni, Arera).

In particolare, l’emendamento dispone una deroga al comma 683 della legge 147/2013, la norma che prevede che il Comune debba approvare le tariffe Tari in conformità al piano finanziario redatto dal gestore dei rifiuti entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il comma in questione però non si occupa del termine di approvazione dei regolamenti, previsto invece dall’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.

Quindi anche per i regolamenti si pone il problema se debbano essere approvati entro il 30 aprile, considerato che l’emendamento, nonostante il riferimento impreciso, li menziona espressamente, oppure se possano essere approvati entro il 31 maggio.

La soluzione del problema sta tutta nel verbo "possono". L'emendamento evidentemente è pensato per una situazione ordinaria, in cui il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre, e vuole quindi concedere più tempo per l'approvazione degli atti connessi alla Tari e tariffa corrispettiva, la cui predisposizione segue un percorso complesso.
E allora, se la ratio è questa, pare evidente che nel caso di differimenti dei termini dei bilanci oltre il 30 aprile, il Comune possa considerare il termine più lungo anche per l'approvazione delle delibere Tari.

D'altro canto, come detto, l'emendamento non pone un obbligo, ma una facoltà, e quindi esercitando tale facoltà il Comune può ricorrere ai termini ordinari, che agganciano i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti alla data ultima prevista per l'approvazione del bilancio comunale.

Certo, considerando la delicatezza del tema - le delibere approvate fuori termine non producono effetti per l'anno di approvazione - sarebbe auspicabile un chiarimento per via normativa.

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