Fisco e contabilità

Verifica intermedia sul pareggio di bilancio per sfruttare il nuovo scambio di spazi finanziari

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L'opportunità concessa dal Dl n. 91/2017, che riapre la possibilità di ottenere un ulteriore scambio di spazi finanziari a livello regionale, nel caso in cui gli enti non posseggano spazi sufficienti nei propri saldi per avviare investimenti finanziati dagli avanzi di amministrazione o da indebitamento, stimola le amministrazioni a una verifica intermedia dell'equilibrio di pareggio di bilancio. Per usufruire di questa possibilità, infatti, e comunque per accertarsi del rispetto del pareggio 2017 (previsto a saldo zero tra entrate e spese finali, fatti salvi gli effetti dei patti di solidarietà e intese regionali), è necessario che gli enti locali effettuino un attento controllo sull'entità del proprio avanzo strutturale e del relativo grado di assorbimento, anche se la verifica è stata già effettuata in sede di assestamento e di equilibri.

Come si calcola l'avanzo strutturale
Ricordiamo che l'avanzo strutturale proprio è costituito dalle risorse previste e accertate nel bilancio a copertura di spese che non rientrano tra quelle finali o che non sono impegnabili. Tra esse rileviamo:
1) quota capitale di rimborso mutui e prestiti registrata al Titolo IV della spesa;
2) fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente o di parte capitale, esclusa la quota finanziata da avanzo. La Corte dei conti, nel corso delle audizioni parlamentari sulla riforma, ha osservato che «resta (...) da sciogliere il nodo di come vadano considerati, ai fini della regola del pareggio, gli accantonamenti al Fcde», in quanto, di fatto, rappresenta una rettifica degli accertamenti di entrata che potrebbero non essere mai incassati dall'ente;
3) fondo rischi contenzioso a altri accantonamenti per spese future o per rischi vari destinati a confluire nel risultato di amministrazione, iscritti alla missione 20;
4) disavanzo di amministrazione ordinario o da riaccertamento straordinario.
Non può essere escluso, invece, almeno a livello di previsione, il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste che, rappresentando uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene ricompreso tra i fondi destinati a non essere impegnati e quindi a confluire nel risultato di amministrazione. Nel caso in cui, però, il fondo riserva non dovesse essere utilizzato nel corso dell'esercizio (e quindi non impegnato), non sarà inserito tra le spese rilevanti in sede di monitoraggio finale e produrrà un avanzo ai fini del pareggio.
Da questa analisi emerge, paradossalmente, che viene avvantaggiato un ente che presenta un alto tasso di inesigibilità dei propri crediti, in quanto nel proprio bilancio presenterà un elevato Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) ed eventualmente anche uno stanziamento necessario al finanziamento del proprio disavanzo di amministrazione.
Queste quote di avanzo strutturale proprio si sommano alle eventuali quote (spazi) ricevute attraverso i meccanismi dei patti di solidarietà, vincolate tuttavia alla realizzazione degli investimenti. Le stesse saranno utili a compensare:
• le spese finanziate con avanzo di amministrazione o da indebitamento;
• il contributo compensativo Imu-Tasi;
• gli spazi da restituire per effetto dei meccanismi di flessibilizzazione di cui l'ente ha usufruito negli esercizi 2015 e 2016.

I controlli da effettuare
Gli enti dovranno poi prestare attenzione alla gestione finanziaria dell'esercizio in corso e ai possibili disallineamenti tra accertamenti e impegni di entrate e spese finali, al fine di assicurarsi sull'eventuale assorbimento dell'avanzo strutturale. I controlli dovranno riguardare le seguenti voci di bilancio:
a) gli accertamenti di entrata previsti in sede di bilancio preventivo e modificati in sede di variazione e assestamento, al fine di verificare se si stanno realizzando come da previsioni. In caso di prevedibile disavanzo di competenza occorre verificare gli effetti ai fini del pareggio di bilancio, scongiurando lo sforamento dell'obiettivo;
b) concessione di rateizzazione su entrate accertate e imputate sull'esercizio in corso, che potrebbero ridurre gli accertamenti di competenza;
c) eventuali economie su impegni di spesa finanziati da Fondo pluriennale vincolato (Fpv), in quanto la somma di tali economie costituirà la decurtazione che dovrà essere apportata al Fpv di entrata ai fini del pareggio 2017/2019 (e non anche ai fini degli equilibri di bilancio). La contabilizzazione di tali impegni potrebbe rivelare economie che gli enti non riconducono al Fondo pluriennale vincolato ma agli stanziamenti di spesa in generale, provocando così un apparente risparmio di spesa sulla competenza 2017;
d) presenza di eventuali spese imputate erroneamente a residui o a Fondo pluriennale vincolato che vanno fatte confluire tra gli impegni di competenza 2017;
e) presenza di eventuali entrate imputate erroneamente a competenza anziché a residuo;
f) impegni di spesa per investimenti finanziati da avanzo di amministrazione o mutuo, per i quali l'ente ha beneficiato degli spazi. Qualora tali impegni non si dovessero concretizzare, gli spazi assegnati verranno decurtati in quanto non possono essere utilizzati per impegni di spesa corrente o altri investimenti.
Qualora dal controllo dovesse emergere un aumento dei margini di avanzo strutturale a disposizione dell'ente, potrà essere valutato il loro utilizzo attraverso l'ulteriore finanziamento di investimenti mediante avanzo o mutuo, ovvero la loro cessione attraverso la nuova finestra del patto regionale orizzontale.

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