Personale

L’Inps spiega vitalizi e pensioni regionali

di Giuseppe Rodà

Con la circolare n. 72 del 23 maggio 2018, l’Inps comunica quanto segue. Nell’ambito del processo di integrazione in atto, conseguente all’entrata in vigore dell’articolo 21 del Dl n. 201/2011 – che ha soppresso l’Inpdap e trasferito le funzioni all’Inps - in linea di continuità con il processo di omogeneizzazione delle indicazioni date dall’Inps e dall’ex Inpdap in merito all’applicazione dell’articolo 38 della legge n. 488/1999, si forniscono ulteriori chiarimenti in particolare con riferimento alle seguenti fattispecie:
-   sostituzione dei vitalizi o delle prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico;
-   abrogazione e rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri;
-   restituzione della contribuzione regionale.
Da alcuni anni le Regioni modificano i propri ordinamenti in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali, in attuazione delle misure di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa adottate dalla legislazione statale.
La normativa previdenziale regionale introdotta dalle riforme non è omogenea. Difatti, l’abrogazione dell’assegno vitalizio regionale non è disposta in via generale e assoluta. Il vitalizio, talora, è abrogato solo per coloro che risultino neoeletti a un certa data e per questi, in genere, è previsto un nuovo trattamento pensionistico, in alcuni casi calcolato con il sistema contributivo, in altri garantito da fondi di previdenza complementare. Spesso i consiglieri regionali possono rinunciare alla tutela previdenziale regionale, facoltà variamente esercitabile e con diversi effetti. All’abrogazione e alla rinuncia è spesso legata la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi previdenziali versati nella previdenza regionale durante i periodi pregressi.
Il quadro normativo regionale è reso ancor più complesso dall’uso del rinvio normativo a catena, dalla necessità di individuare le decorrenze (che possono essere legate all’entrata in vigore delle leggi, secondo i criteri di pubblicazione e vacatio, ovvero all’inizio delle legislature) e dalla previsione di norme transitorie per l’applicazione dei nuovi istituti.
A fronte di una normativa regionale vasta e in continuo mutamento, la predetta circolare 72/2018 considera le principali criticità e fornisce alle Regioni e Strutture territoriali dell’Istituto i necessari chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 38 della legge n. 488/99, nonché in merito all’applicabilità delle disposizioni in esame ai docenti universitari, con la finalità di armonizzare la prassi applicativa nell’ambito delle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto.

L’interpretazione dell’articolo 38 della legge n. 488/1999
L’esame delle problematiche in oggetto non può prescindere da alcune osservazioni fondamentali per l’applicazione dell’articolo 38 della legge n. 488/1999.
Il primo comma del richiamato articolo 38 stabilisce che “I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica”.
La norma introduce un correttivo al regime previsto dall’articolo 31, Legge n. 300/1970, per il riconoscimento della contribuzione figurativa: ogniqualvolta, dall’espletamento del mandato o dalla nomina, discenda la maturazione di un vitalizio o di un incremento della pensione, i soggetti richiamati dall’articolo 38 devono versare l’equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore (cd quota a carico) relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa; in assenza del versamento della “quota a carico” non è possibile il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.
Si evidenzia che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la data di scadenza per effettuare il versamento da parte dell’organo elettivo o da parte dell’organo di appartenenza della c.d. quota a carico è fissata, anche per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, al 30 ottobre e non più al 31 ottobre come indicato nelle circolari emanate dall’Inpdap.
Ne consegue, pertanto, che per l’anno 2017 il termine di versamento della “quota a carico” per gli iscritti a tutte le gestioni previdenziali scadrà il 30 ottobre 2018.

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