Personale

Vietato denigrare la Pa su WhatsApp, dipendenti a rischio sanzione disciplinare

A nulla vale che la conversazione sia avvenuta in una chat privata

di Pietro Alessio Palumbo

L'amministrazione che viene a conoscenza del contenuto di una conversazione avvenuta su whatsapp tra alcuni suoi dipendenti può certamente valutare la rilevanza disciplinare delle pesanti parole scritte sul proprio conto. Secondo il Tar Sardegna (sentenza n. 174/2022) a nulla vale che il dipendente sotto accusa si sia poi giustificato affermando che quella conversazione è avvenuta in una chat privata cioè non aperta ad altre persone oltre a un unico suo collega. Secondo il Tar cagliaritano, soprattutto con riguardo alle amministrazioni operanti nei settori più delicati, per essere base di un rimprovero o anche di una sanzione disciplinare più grave, le parole nocive per la reputazione dell'amministrazione non necessariamente devono avere tutti i presupposti previsti per la diffamazione penalmente rilevante. E a ben vedere anche sul piano penale il reato di diffamazione non presuppone affatto la divulgazione nell'ambiente sociale e quindi la pubblicità della comunicazione – requisito proprio della fattispecie aggravata - bensì la semplice comunicazione che può essere "privata" e pure riservata.

Nella vicenda il dipendente si era difeso davanti al giudice richiamando il diritto di critica, la libertà di espressione, e la segretezza della corrispondenza. Principi imprescindibili in quanto sanciti dalla stessa Carta costituzionale. Tuttavia a giudizio del Tar tali capisaldi democratici non sono invocabili quando il datore di lavoro abbia conosciuto il contenuto della conversazione non in violazione delle predette norme ma per la "rivelazione" che gli abbia fatto uno dei partecipanti stessi alla chat. Non vige alcun divieto di informazione e neppure di rivelazione per i membri della conversazione. Analogamente a quanto avviene per la corrispondenza tradizionale l'eventuale successiva conoscenza del messaggio whatsapp o della email da parte di soggetti estranei alla chat o al circuito di posta elettronica non può essere considerata contrastante con la normativa sulla privacy quando il messaggio non sia stato acquisito abusivamente da questi ultimi ma a essi comunicato da parte di uno degli interlocutori.

Inoltre per il tribunale amministrativo sardo la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa; e quest'ultima non può essere messa in discussione dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue forme "sintomatiche" quali: la palese illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità, o il vero e proprio travisamento dei fatti. Le norme relative al procedimento disciplinare sono comprensive di diverse ipotesi e pertanto spetta all'amministrazione in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio stabilire il rapporto tra quel determinato fatto e la "infrazione"; rapporto che assume rilevanza disciplinare in base a una valutazione frutto di un potere decisionale dal perimetro vasto.

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