Appalti

Nuovo codice appalti, il Rup può decidere l'esclusione dalla gara

La figura del responsabile unico del procedimento (che potrà essere affiancato da «responsabili di fase») viene significativamente potenziata

di Stefano Usai

La relazione al testo del Consiglio di Stato che accompagna la bozza ufficiale del nuovo codice dei contratti contiene importanti chiarimenti, tra gli altri, sulle nuove disposizioni in materia di Rup (ora responsabile del progetto) e su alcune scelte compiute nei correlati allegati (ed in particolare l'allegato I.2 dedicato all'attività del Rup). Vale la pena di ricordare che il testo pubblicato lo scorso 13 dicembre da Palazzo Spada potrebbe non coincidere esattamente con quello che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha detto di voler portare nel Consiglio dei ministri del 16 dicembre. Lo scorso 14 dicembre, nel corso di un incontro pubblico, il ministro ha anche riferito che stava per ricevere a breve dai suoi uffici una nuova bozza del codice.

I compiti nella fase di affidamento
In attesa del testo definitivo, può essere comunque utile segnalare una misura che, se confermata, costituirebbe una novità interessante. La bozza del nuovo codice (art. 15) prevede la possibilità di nominare, su richiesta del responsabile del progetto, dei responsabili di fase. Si tratta di responsabili di procedimento per le attività tecniche (programmazione, progettazione ed esecuzione) e/o per la fase dell'affidamento vero e proprio. Da notare che in caso di nomina di questo responsabile ad hoc, l'allegato I.2 (che disciplina i compiti del Rup) assegna a questo soggetto il compito di richiedere il Cig. In questo caso, l'articolo 7, comma 1 lettera l) dell'allegato predetto precisa che il Rup «provvede all'acquisizione del Cig nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento».

Ad evidenziare che la nomina di specifici responsabili di procedimento ha la funzione di ridurre il carico di attività/responsabilità del Rup che, in ogni caso, mantiene una funzione di coordinamento e responsabilità complessiva. L'allegato in parola, all'articolo 8, sui compiti specifici del Rup in fase di affidamento, oltre ai tradizionali compiti di verifica dei requisiti e dell'anomalia (anche con il supporto della commissione), prevede al comma 1 lett. d) l'attribuzione del compito di disporre le esclusioni dalla gara. Si tratta di una questione fortemente dibattuta – pur in orientamento consolidato in giurisprudenza e nella prassi dell'Anac e dei pareri del Mims –, soprattutto nel caso in cui, negli enti locali, il Rup (come può ben accadere) non coincida con il dirigente/responsabile del servizio. L'unico soggetto, quest'ultimo, che può disporre dei poteri a valenza esterna.

La relazione tecnica
Nella relazione, in termini generali, si evidenzia che l'approccio alla disciplina del Rup parte dal presupposto che lo stesso non è una figura del tutto omologa al responsabile del procedimento ex lege 241/90. In dettaglio, si legge nella relazione che «la figura disciplinata dall'art. 15 del codice (che disciplina il Rup, nda ) non è un doppione (con qualche limitata particolarità) del responsabile del procedimento disciplinato in via generale dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241 del 1990». Il documento chiarisce che la posizione del Rup è caratterizzata da una complessità (un complesso di procedimenti) che lo distingue dal più classico responsabile del procedimento. Infatti, nella legge n. 241 del 1990, si legge nel documento, «il principio della unicità viene riferito al singolo procedimento, nel senso che per ciascun procedimento è previsto l'obbligo dell'amministrazione di individuare un unico responsabile, da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica, al quale, all'interno dell'ufficio, sono poi concretamente attribuite le funzioni proprie del responsabile».

Nel caso del Rup, invece, «viene in rilievo un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti». Si tratta dei procedimenti che, evidentemente, fanno capo alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici. Questa più complessa attività comporta, si direbbe inevitabilmente, «l'emanazione di altrettanti provvedimenti amministrativi e, talvolta, di comportamenti materiali e atti di diritto privato». Con il codice, pertanto, si è voluto «superare l'equivoco concettuale» identificando un soggetto che è responsabile «non di uno o più procedimenti ma di tutto l'intervento pubblico» da qui la configurazione in termini di responsabile del progetto (mantenendo invariato l'acronimo). Il "procedimento" amministrativo contrattuale, quindi, sostanzia, «procedimenti diversi, ciascuno dei quali destinato a sfociare nell'adozione di un provvedimento o atto autonomo» e non di un procedimento unitario suddiviso in sub-procedimenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©