Personale

Nuovo contratto, incremento dell'1,2% del monte salari 1997 fuori dalle relazioni sindacali

Non costituiscono base di calcolo per la determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il nuovo impianto per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate, contenuto nell'articolo 79 del contratto collettivo nazionale del 16 novembre 2022 conferma la possibilità per gli enti locali di incrementare annualmente la parte variabile del fondo con un incremento di importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997.

Incremento, come precisa la stessa disposizione contrattuale, che è possibile nel caso in cui nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e, naturalmente, ove questo incremento consenta di rispettare il limite del salario accessorio imposto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

La nuova disposizione contrattuale (comma 2, lettera b del citato articolo 79) si discosta dalla precedente formulazione contenuta nel contratto del 21 maggio 2018 (nel combinato disposto del comma 3, lettera h e comma 4 dell'articolo 67); infatti, con il placet delle organizzazioni sindacali è stata stralciata ogni tipo di relazione sindacale in merito.

La precedente disciplina stabiliva che «in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza».

La nuova formulazione, invece, prevede espressamente che gli enti possono alimentare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate per «un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa».

Dunque la scelta negoziale è stata quella di ricondurre l'incremento in questione nell'alveo delle prerogative datoriali senza la necessità di alcun passaggio con la parte sindacale.

Ma come si calcola il «monte salari»?

È bene ricordare che sulle modalità di determinazione degli incrementi legati al «monte salari» si concentrano spesso, in sede ispettiva, le attenzioni degli ispettori della Ragioneria generale dello Stato.

Dalle risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di personale degli enti locali non di rado è emerso che gli errori di calcolo in alcuni casi sono andati a detrimento del fondo (a causa del sottodimensionamento del monte salari preso come riferimento per gli aumenti contrattuali) e in altri si è registrato un sovradimensionamento della relativa componente del fondo.

Il concetto di monte salari è stato definito nella dichiarazione congiunta n. 1 al contratto dell'11 aprile 2008, laddove si precisa che la determinazione del monte salari va effettuata utilizzando i dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell'articolo 60 del Dlgs 165/2001, in sede di rilevazione del conto annuale, nello specifico utilizzando le tabelle 12, 13 e 14 (naturalmente per le righe relative alle retribuzioni del personale a tempo determinato e con contratto di formazione-lavoro). Non costituiscono base di calcolo per la determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.

Da non dimenticare che con il nuovo contratto del 16 novembre 2022 gli enti sono chiamati a calcolare il monte salari riferito all'anno 2018 ai fini dell'eventuale ulteriore incremento in parte variabile dello 0,22% (articolo 79, comma 3) e dello 0,55% ai fini del finanziamento delle progressioni tra aree (articolo 13, comma 8).

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