Personale

L'assenza della procedura comparativa rende nulla la nomina a presidente del comitato unico di garanzia

È questa la conclusione cui giunge il Tribunale amministrativo per il Molise

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La mancata attivazione della necessaria procedura comparativa tra i candidati aspiranti a ricoprire la presidenza del comitato unico di garanzia (Cug) rende nulla la sua nomina. La valutazione comparativa consente, infatti, all'amministrazione di pervenire a un giudizio realmente motivato di prevalenza/preferenza a favore del candidato che essa ritenga meritevole di ricoprire il posto a preferenza degli altri aspiranti. È questa la conclusione cui giunge il Tribunale amministrativo per il Molise con la sentenza n. 115/2023.

Un dipendente pubblico ha agito in giudizio contro la propria amministrazione, ritenendo illegittimo l'atto di nomina con il quale veniva designato altro collega al ruolo di presidente del Cug, poiché adottato in spregio dell'effettivo svolgimento di una comparazione tra i curricula dei diversi aspiranti al ruolo presidenziale.

Diametralmente opposta è la posizione assunta dall'amministrazione la quale ha dedotto in proposito che l'incarico di presidente del Cug verrebbe conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, come tale avulsa da logiche concorsuali.

Per il giudice amministrativo molisano l'operato dell'amministrazione è illegittimo.

Dirimente la questione oggetto del contenzioso è la direttiva della Funzione pubblica n. 2/2019.

La direttiva (paragrafo 3.6) subordina la designazione dei componenti del Cug e, pertanto, anche del soggetto designato a ricoprire il ruolo di presidente, al possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza ed ha espressamente stabilito che tra i soggetti aventi titolo venga espletata una «procedura comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio nell'amministrazione».

Non si tratta, si legge in sentenza, di un vero e proprio concorso (subordinato all'effettuazione e valutazione di particolari prove d'esame, o comunque, incentrato su una valutazione di stretta meritevolezza da condursi avuto riguardo ai titoli individuali posseduti) bensì di una procedura di natura comparativa che, quantomeno, presuppone un giudizio di coerenza del curriculum vitae del candidato rispetto all'attività che questi dovrà disimpegnare in seno all'organo di garanzia.

La valutazione comparativa consente, infatti, al datore di lavoro pubblico di pervenire a un giudizio realmente motivato di prevalenza/preferenza a favore del candidato che essa ritenga meritevole di ricoprire il posto di cui trattasi a preferenza degli altri aspiranti.

Pertanto, non può essere sufficiente la sola attivazione di un interpello interno per la designazione dei componenti del Cug senza che poi, di fatto, sia seguita una valutazione comparativa delle candidature pervenute.

Da ciò discende che la scelta dell'amministrazione non può essere di natura «fiduciaria»; occorre, invece, un'adeguata motivazione del giudizio di prevalenza/preferenza a favore del candidato che essa ritenga meritevole di ricoprire il posto di cui trattasi a preferenza degli altri aspiranti; in assenza gli atti sono illegittimi.

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