Amministratori

Rilascio dell'autorizzazione allo svincolo delle somme dovute come indennità di espropriazione, decide il giudice ordinario

In quanto oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo

di Pietro Verna

Sulle controversie in tema di rilascio dell'autorizzazione allo svincolo delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione (articolo 28 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 - Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) decide il giudice ordinario in quanto oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo. Diversamente opinando, si violerebbe l'articolo 133, comma 1, lettera g), del codice del processo amministrativo, che fa salva la giurisdizione del giudice ordinario «sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa». Lo ha stabilito il Tar Sicilia- Catania con la sentenza n. 3812/2021 che ha dichiarato inammissibile «per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo» il ricorso con il quale il proprietario di un terreno ricompreso nel piano di edilizia economico-popolare di un Comune aveva chiesto di accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ente locale in relazione alla domanda di svincolo dell'indennità di espropriazione.

Il Comune aveva "giustificato" la mancata evasione dell'istanza in ragione dell'intervenuta dichiarazione di dissesto e specificato che l'indennità di espropriazione sarebbe stata corrisposta dall'organo straordinario di liquidazione nei termini e con le modalità stabilite dall' articolo 258, comma 3, del Testo unico degli enti locali («L'Organo straordinario di liquidazione (OSL), effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori […] offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito»). Mentre il ricorrente aveva sostenuto che l'Osl non avrebbe potuto liquidare l'indennità di espropriazione in quanto l' articolo 6, comma 5, lettera h), del Dpr 378/1993 (Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati) esclude dalla massa passiva «i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare».
Da qui l'esito "scontato" della sentenza.

Il Tar ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:
• l'autorizzazione prevista dall' articolo 28 del Dpr 327/2001 («L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario o agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione») è volta all'accertamento della definitività della determinazione indennitaria e dell'assenza di diritti di terzi sui beni espropriati o di opposizioni di altri soggetti al pagamento della relativa indennità di esproprio, ragion per cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario ( ex multis Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 18 dicembre 2008 n. 29527), con la conseguente inammissibilità della relativa azione sul silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 giugno 2008, n.3007: la formazione del silenzio inadempimento non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia dell'organo pubblico a provvedere, come nei casi in cui l'accertamento verta su pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito in base a norme che regolano l'azione dell'amministrazione);
• sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni concernenti la lesione di diritti di credito nell'ambito della procedura di accertamento e liquidazione dei debiti da parte dell'Osl perché tale organo «non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico, nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di pieno diritto» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 ottobre 2012, n. 5170; Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15749).

In senso conforme alla pronuncia in narrativa si è espresso il Tar Campania- Napoli con la sentenza n. 2617/2019 stabilendo che «qualsiasi verifica - anche solo parziale - sulla bontà del credito, del quale è chiesto l'inserimento nel piano di rilevazione delle passività dell'ente locale dissestato, deve ritenersi preclusa dinanzi al giudice amministrativo perché spettante al giudice ordinario, nel presupposto che all'Organo straordinario di liquidazione […] non compete, in tema di ammissione alla massa passiva, alcun potere discrezionale o comunque autoritativo, in quanto i provvedimenti da esso assumibili hanno valore paritetico-ricognitivo».

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