Appalti

Incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice appalti estesi a ogni procedura di affidamento

Rimane aperta, nello schema, la questione dell'erogazione ai dirigenti, oggi esclusa

di Stefano Usai

Il nuovo codice - approvato dal Consiglio dei Ministri -, contiene (salvo modifiche dell'ultima ora) alcune novità di rilievo in tema di incentivi per funzioni tecniche che nel codice dei contratti trovano disciplina nell'articolo 113 e, secondo il nuovo schema, nell'articolo 45.

Le norme in tema di incentivi per funzioni tecniche (che, nell'allegato I.10 vengono analiticamente evidenziate) prevedono la "soppressione" dell'attuale fondo incentivi destinato a contenere le somme in parola.

In tale senso il comma 3 dell'articolo 45, come si legge nella relazione tecnica, prevede che gli incentivi vengano «erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile».

Altra particolarità, che appare oggettivamente utile per superare le difficoltà interpretative poste dall'attuale norma, riguarda il riferimento per il calcolo degli incentivi non più all'importo posto a base di gara ma all'importo «posto a base delle procedure di affidamento».

É noto che la Corte dei conti, nei vari pareri sui rapporti incentivi/affidamento diretto o concessione di servizi, ha più volte chiarito che la condizione necessaria per poter avere accesso agli incentivi è l'espletamento di una "gara" (da intendersi anche come minimo confronto tra due o più preventivi).

La nuova formulazione contenuta nel comma 2 della norma consente di chiarire che gli incentivi possono essere legittimante previsti, a parità di svolgimento delle correlate attività tecniche, per tutte le «procedure di affidamento, (..) e non solo all'appalto».

La previsione, si annota nella relazione, vale a supere le difficoltà determinate «dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte» consente «l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti» con esclusione delle altre procedure e degli «affidamenti diretti».

È bene annotare, comunque, che nell'allegato I.1 si ribadisce che l'affidamento diretto, la cui disciplina nel nuovo codice si pone in continuità con quanto previsto dal Dl 76/2020, non è una vera e propria «procedura di gara, neanche nel caso di previo interpello di più operatori economici».

Rimane ferma l'esigenza della nomina del direttore dell'esecuzione (diverso dal Rup) , nei contratti di beni e servizi.

Il direttore dell'esecuzione può essere nominato, solamente, negli appalti sopra la soglia comunitaria e/o in situazioni di particolare complessità degli appalti e/o motivate esigenze organizzative, sulla falsariga di quanto oggi prevedono le linee guida Anac n. 3 (destinate, come l'intero sistema delle linee guida, ad essere superato dalla dinamica degli allegati che, poi, confluiranno in regolamenti).

Incentivi e dirigenti

Importanti novità di rilievo, inoltre, sono contenute nel comma 4 che prevede il superamento degli attuali limiti di erogazione degli incentivi che non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo lordo.

Con la nuova previsione, l'importo degli incentivi non potrà superare «nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni», l'intero «trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente».

Rimane aperta, nello schema, la questione dell'erogazione degli incentivi ai dirigenti, oggi esclusa.

Sempre il quarto comma, infatti, rimette a una scelta politica la decisione circa l'applicabilità delle norme in commento anche ai dirigenti (non è chiaro se si tratta di puntualizzazione rivolta al Consiglio dei Ministri o con riferimento alle singole stazioni appaltanti interessate).

Nella relazione tecnica, sul punto, infatti si precisa come sia «rimessa alla scelta politica se estendere o meno la disciplina ai dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione».

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