Personale

Permessi per diritto allo studio, esclusa la fruizione per le lezioni registrate

Consentito solo se la partecipazione del candidato avviene in modalità sincrona

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La concessione dei permessi per studio per la frequenza di corsi in modalità telematica è consentita solo se la partecipazione avviene in modalità sincrona, con l'esclusione delle modalità asincrone ovvero per la partecipazione a lezioni registrate.

È questo l'importante chiarimento fornito dall'Aran con il parere CFL212 pubblicato in questi giorni sulla propria banca dati degli orientamenti applicativi sul nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022.

L'ultima tornata contrattuale, nel procedere a una riscrittura della disciplina relativa ai permessi per diritto allo studio, ha previsto lo sdoganamento dei corsi in modalità telematica, quale modalità di partecipazioni ai corsi ai fini del riconoscimento del permesso.

Grazie all'articolo 46 del contratto del 16 novembre 2022, che ha mandato in soffitta la previgente disciplina contenuta nell'articolo 45 del contratto del 21 maggio 2018, viene previsto al comma 4 che i permessi «sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica …».

Ma qual è la reale portata della disposizione? È corretto affermare che la nuova formulazione contrattuale consente di riconoscere il permesso in questione anche per la frequenza di lezioni registrate e, pertanto, in modalità asincrona?

A risolvere il rebus ci ha pensato l'Aran.

L'Agenzia premette che la fruizione dei permessi per studio deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali (comma 9), per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, anche se con esito negativo, nonché all'attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni durante l'orario di lavoro.

La fruizione degli stessi deve essere caratterizzata, come in generale per le altre tipologie di permesso, dalla necessaria coincidenza con l'orario di lavoro della causa giustificativa dell'assenza, non ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente.

Sulle condizioni sopra richiamate, che per altro non hanno un carattere innovativo rispetto alla previgente disciplina, la Funzione pubblica (parere DFP n. 79983/2020) aveva avuto modo di precisare che dipendenti iscritti alle università telematiche sono tenuti a fornire alla propria amministrazione idonea certificazione, rilasciata dall'università telematica, dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Per i tecnici di Via del Corso è possibile ammettere la fruizione dei permessi in esame soltanto se la partecipazione, in modalità telematica, avviene in modalità sincrona, mentre è da escludere in modo tassativo per la partecipazione a lezioni registrate poiché in quest'ultima ipotesi il dipendente ha la possibilità di collegarsi in quasi momento per ascoltare la lezione.

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