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La malattia dovuta al Covid resiste fuori dal comporto

La conferma arriva con un parere del Dipartimento della Funzione pubblica

di Consuelo Ziggiotto

Il periodo trascorso in malattia dovuta al Covid è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

La disposizione contenuta all'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 è ancora vigente perché mai abrogata o modificata dal decreto di fine emergenza, il Dl 24/2022. La sua vigenza peraltro, si desume anche dalla circostanza che non è ancorata, come termine di durata, alla fine della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Quindi, fino a che la malattia dovuta a Covid verrà tracciata, le assenze riconducibili alla stessa, sono da escludere dal periodo di comporto e non subiscono alcun detrimento economico.

La conferma arriva nel parere DFP 0052740 del 1° luglio 2022, pubblicato in data 23 dicembre 2022 all'interno della sezione «Banca dati dei pareri», inaugurata a fine anno, sulla piattaforma «lavoropubblico.gov.it»

Non sono ancora così lontani i tempi della pandemia, quantomeno non abbastanza da poter dire che appartengono al passato, tant'è che il ministero della Salute ha aggiornato di recente le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid nella circolare n. 51961 del 31 dicembre scorso.

Per i casi confermati di positività al virus, che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere all'effettuazione del test antigenico o molecolare.

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

Per i soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo mentre per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

Confermata l'uscita di scena della quarantena che si riferisce alla condizione di una persona sana che è stata esposta ad un caso accertato di positività al virus.

In caso di contatto stretto è applicato il solo regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

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