Personale

Concorsi, nella domanda online se manca il flag sulla riserva agli interni basta scrivere alla commissione

Le riserve per gli interni si applicano in automatico a tutti i candidati idonei dipendenti dell'ente che ha indetto la selezione

di Pietro Alessio Palumbo

Può succedere che per un bug informatico o una svista dello stesso candidato la piattaforma online non abbia acquisito il flag sul possesso della riserva spettante al candidato già dipendente dell'ente. Per il Tar Lazio (sentenza n. 7699/2022) nessun problema: il titolo non si perde perché l'assenza della spunta può essere sanata con una successiva comunicazione alla commissione di concorso.

Se è vero che vanno sempre evitate interpretazioni formalistiche del bando, ciò è tanto più vero se trattasi di dichiarare successivamente alla scadenza del bando ciò che l'ente già sa, ossia che la domanda appartiene a un suo dipendente che in ogni caso dovrà esibire il titolo prima della pubblicazione della graduatoria. Come stabilito dal Regolamento generale sui concorsi pubblici, i titoli di riserva al pari di quelli di preferenza, non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice: vengono in considerazione solo dopo lo svolgimento delle prove selettive. Tali titoli infatti, dichiarati o meno, devono in ogni caso essere inviati alla commissione dopo lo svolgimento delle prove di concorso perché è solo dopo queste ultime che possono essere presi in considerazione.

Diversamente, per i titoli di merito è invece sempre necessario che vengano puntualmente indicati già in sede di domanda; non essendo possibile avvalersi di comunicazioni o tempi supplementari rispetto agli altri candidati più diligenti nella compilazione dei campi di domanda. Ne consegue che il concorrente interno, anche se non lo ha dichiarato o documentato nella domanda di partecipazione, ha (ancora) la possibilità di far valere il titolo di riserva al posto, purché poi lo trasmetta entro il termine stabilito dall'amministrazione.

La circostanza che i titoli per la riserva percentuale come già dipendenti dell'amministrazione non possano essere valutati prima dell'esito delle prove d'esame rende evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati; con conseguente incoerenza dell'eventuale richiamo al principio di autoresponsabilità del concorrente. Principio riferito alla valutabilità dei soli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con esclusione di sanatorie che possano giustificare una disattenzione all'opposto assente negli altri concorrenti più meticolosi. E neppure la previsione del bando che richieda l'indicazione del possesso del titolo di riserva già nella domanda di partecipazione può considerarsi di ostacolo a una simile conclusione.

Secondo il Tar capitolino vanno evitate interpretazioni rigide dei bandi poiché queste letture non rispondono al concreto interesse pubblico da tutelare. Le riserve a favore del personale interno trovano applicazione automatica in favore di tutti i candidati idonei e dipendenti dell'amministrazione che ha indetto il concorso, perché l'interesse pubblico perseguito dal legislatore è valorizzare le competenze professionali (già) sviluppate dai lavoratori.

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