Urbanistica

Su aree con vincoli specifici mai sanabili interventi con ampliamento di superficie o volume

Lo ribadisce il Consiglio di Stato: regolarizzazione consentita solo per restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria

di Massimo Frontera

Le opere realizzate abusivamente in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se (oltre a essere realizzate prima della imposizione del vincolo, ad essere conformi alle prescrizioni urbanistiche e ad avere il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo) non comportino aumento di superficie o volume. Lo ha ricordato il Consiglio di Stato pronunciandosi su una controversia sorta in Campania, nel comune di Ravello, nel quale il promotore ha fatto istanza di regolarizzare in sanatoria di una sopraelevazione di un sottotetto (ai sensi del decreto legge 269/2003).

L'istanza - per un intervento edilizio che il secondo giudice ha inquadrato nel comma 27, lettera d) dell'articolo 32 del Dl - è stata negata dal comune. Il conseguente ricorso al Tar dell'interessato è stato respinto. Con la pronuncia n.3531/2022, i giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato hanno respinto anche l'appello, ricordando appunto l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui la regolarizzazione è consentita solo nei casi di «restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria», ma escludendo qualsiasi tipo di ampliamento. «La realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo - spiega infatti Palazzo Spada - indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato».

Peraltro, i giudici ricordano anche che «l'applicabilità della sanatoria, nelle aree sottoposte a vincoli di natura paesaggistica, alle sole opere di restauro o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria (che non implicano un aumento della volumetria), se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, è stata poi confermata anche dalla costante giurisprudenza penale secondo cui: "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" (Corte Cass., 40676 del 2016)».

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