I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La mediazione negli enti locali alla luce della riforma della giustizia tributaria

di Giuseppe Avizzano (*) e Giovanni Gentile (**) - Rubrica a cura di Anutel

La legge 31 agosto 2022 n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), con l'introduzione del nuovo comma 9-bis all'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 e le conseguenti responsabilità per danno erariale, poste a carico del «funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione», fa nascere l'esigenza, per gli enti locali, di individuare chiaramente chi debba essere chiamato a intervenire nella fase precontenziosa del reclamo-mediazione.

In sostanza sarà dunque necessario, per questi enti, comprendere quale dipendente, o per meglio dire quale dirigente o funzionario, andrà ad assumersi questa responsabilità che potrà essere diretta, in relazione al danno cagionato all'ente, e indiretta per i riflessi che essa potrà avere sulla performance individuale e di struttura.

Tra l'altro è previsto che, gli atti impositivi emanati dall'ente devono sempre indicare il soggetto al quale presentare il reclamo ed il tentativo di mediazione; pertanto, l'individuazione di questo soggetto, dovrà necessariamente essere preliminare all'emissione dell'atto impositivo e, ai fini della scelta, l'amministrazione dovrà tenere conto delle qualifiche professionali e delle responsabilità connesse col ruolo ricoperto.

Inoltre, ragionevolezza vorrebbe che alla mediazione partecipassero funzionari terzi e indipendenti rispetto a coloro che hanno materialmente emesso l'atto impositivo. Tale aspetto, peraltro, è ribadito dalla norma (articolo 17-bis, comma 4, Dlgs 546/1992), la quale prevede espressamente che all'esame del reclamo e della proposta di mediazione provvedano apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

Tuttavia, è la stessa norma a lasciare agli enti minori una via di fuga asserendo che la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

Spetta dunque ai Comuni, anche secondo la Delibera Anac n. 186/2020, «in base alla propria struttura organizzativa, adottare le più opportune decisioni per strutturare il procedimento di mediazione in modo da garantire l’effettiva autonomia dell’ufficio preposto all’istruttoria del reclamo/mediazione rispetto a quello che ha curato l’istruttoria dell’atto oggetto di contestazione».

Non da meno, anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale è intervenuto sull'argomento precisando che spetta ai Comuni il compito di individuare l'organismo che deve gestire la fase di riesame e di mediazione tramite il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, più che attraverso il regolamento dei singoli tributi o quello di contabilità.

Secondo l'Ifel, l'ampio potere organizzativo lasciato ai Comuni, fa ritenere che la "struttura" possa essere riferita anche al singolo responsabile del tributo che potrebbe essere chiamato ad esaminare il reclamo, con la non rara possibilità che l'Ufficio che emetterà l'atto potrà coincidere con quello chiamato a riesaminarlo. Questo sul presupposto che gli enti territoriali potranno non disporre di personale qualificato in misura sufficiente per creare strutture svincolate ed indipendenti dall'ufficio tributi, che gestisce la fase accertativa.

Tra l'altro, il criterio della separazione delle funzioni risponde anche allo specifico fine di evitare spiacevoli episodi corruttivi.

Una soluzione alternativa, finalizzata a tale separazione nell'ambito degli enti locali, potrebbe, sicuramente essere quella di attribuire, la fase della mediazione, al servizio legale ove esso esista internamente; ciò con l'evidente intento di non recare pregiudizio economico all'ente.

Anche quella di delegare queste funzioni al segretario comunale, in alternativa all'ufficio legale e contenzioso, appare una strada percorribile, tuttavia, l'Anac, con la propria Faq in materia di Anticorruzione n. 8.3.10., è intervenuta sull'argomento precisando che «Non è opportuno che un Segretario comunale, anche RPCT, sia responsabile delle funzioni di mediazione tributaria. Ciò in quanto il procedimento di deflazione del contenzioso in cui consiste l'istituto della mediazione tributaria afferisce ad aree considerate ad alto rischio corruttivo, quali "Affari legali e contenzioso" e "Gestione delle entrate e delle spese"».

Infine, si ricorda che l'articolo 52, comma 5, del Dlgs 446/1997, prevede alcuni principi generali cui devono riferirsi i modelli di gestione e organizzazione della fase di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Ne consegue che, accanto al tipico modello di gestione diretta, cioè "in economia", le funzioni della mediazione potranno anche essere demandate alle società di riscossione, oppure svolte in forma associata attraverso convenzioni stipulate tra più Comuni.

(*) Giudice Tributario
(**) Dottore Commercialista

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INZIATIVE IN PRESENZA

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Santa Anastasia (Na), 27/09/2022: l'attuazione del pnrr e i riflessi sulle attività dell'ente locale (9,00-14,00)

Frascati (Roma), 28/09/2022: tributi locali: gli adempimenti e le norme in vigore per l'anno 2023 (9,00-14,00)

Reggio Emilia, 29/09/2022: "lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,30)

Asti, 6/10/2022: novità normative in vista del bilancio 2023/2025 (9,00-14,00)

Sede Nazionale, 10-12 ottobre 2022: master in contabilità degli enti locali I livello (9,00-17,00)

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Biella, 3/11/2022: il nuovo canone unico patrimoniale applicato all'occupazione del suolo pubblico di cui all'art.1, comma 816 e seguenti, della legge 27/12/2019 n.160 (9,00-14,00)

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- 7/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - iii° modulo – (15,30-17,30)

- 12/10/2022: le novità giurisprudenziali in materia di legittimazione passiva ed opposizioni alla riscossione coattiva (15,30-17,30)

- 19/10/2022: imposta di soggiorno -la responsabilità del gestore della struttura ricettiva alla luce della norma di intepretazione autentica e della recente giurisprudenza penale (15,30-17,30)

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- 26-27/10/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione (10,00-12,00)

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