Personale

L’agenzia che recluta personale per la municipalizzata deve consentire l'accesso agli atti della selezione

di Domenico Irollo

La richiesta di accesso agli atti prevista dalla legge 241/1990 può essere fatta anche alla società privata di recruiting incaricata da una municipalizzata di effettuare la selezione e l’assunzione di personale da mettere a disposizione dell’ente. Lo ha stabilito la sezione staccata di Catania del Tar Sicilia con la sentenza n. 1481/2018.

Il caso
L'azienda di trasporti del Comune di Messina aveva incaricato un'agenzia di lavoro interinale di ricercare e «somministrarle» un autista. L'unità avrebbe dovuto essere giuridicamente alle dipendenze dell'agenzia ma funzionalmente lavorare presso la municipalizzata. All'esito della selezione, uno dei candidati, appellandosi all'istituto dell'accesso documentale disciplinato dalla 241/1990, ha chiesto formalmente sia all'agenzia «intermediaria» sia all'azienda di trasporti l'esibizione degli atti della procedura di reclutamento. Entrambe non hanno risposto alla richiesta facendo scattare l’implicito rigetto della domanda.
Il candidato ha impugnato il diniego tacito al Tar che ha accolto il gravame ordinando all'azienda di trasporti e alla società di recruiting di far visionare tutta la documentazione richiesta in loro possesso, previo oscuramento delle generalità e dei dati personali eventualmente presenti.

La decisione
Il Tar siciliano ha chiarito che in questo caso la legittimazione passiva all'accesso va senz'altro riconosciuta anche in capo all'agenzia di intermediazione sebbene si tratti di un operatore privato. Il Collegio ha evidenziato che, in base agli articoli 23 e 23 della legga n. 241, la nozione di «pubblica amministrazione», assoggettata all'accesso al pari «delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi», include anche i «soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario». In altre parole, il diritto di accesso può essere azionato anche sulla documentazione relativa all'attività compiuta da soggetti di diritto privato, ogniqualvolta gli atti risultino connessi con l'interesse della collettività; connessione che secondo i giudici nel caso in esame è innegabile in quanto l'assunzione di personale da adibire all'espletamento di pubblici servizi gestiti da una società in mano pubblica è una attività sottoposta alla regolamentazione che richiama espressamente anche i principi di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità (in particolare l’articolo 19 del Dlgs 175/2016) .
Il fatto che il personale assunto risulti giuridicamente alle dipendenze dell'agenzia privata «fornitrice» della forza lavoro è ininfluente, poiché una interpretazione che assegnasse valore decisivo a questa circostanza formale si presterebbe agevolmente all'elusione delle norme poste a presidio dell'accesso agli atti in tema di assunzioni da parte della pubblica amministrazione o soggetti ad essa equiparati.

La sentenza del Tar sicilia sezione distaccata di Catania n. 1481/2018

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