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No della Consulta al «dazio all'importazione» della Val d'Aosta sui rifiuti provenienti da altre Regioni

La norma non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e della salute

di Pietro Verna

Viola l'articolo 120 della Costituzione (« la Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni ») l'articolo 10 della legge 13 luglio 2020 n. 8 della Regione Valle d'Aosta che determina la tariffa del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi in base alla provenienza regionale o extra regionale («euro 10,00 per tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in Regione» ed «euro 25,82 per tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione»).

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 21 aprile 2021 n. 82, che, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ritenuto la norma valdostana in contrasto con:
• la legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che, all'articolo 3, comma 29, prevede che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi è fissato annualmente, con legge della Regione per chilogrammo di rifiuti conferiti: (i) in misura non inferiore a 0,001 euro e non superiore a 0,01 per i rifiuti inerti; (ii) in misura non inferiore a 0,00517 euro e non superiore a 0,02582 per i rifiuti non pericolosi e pericolosi;
• gli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ( Codice dell'ambiente) che «non ammettono alcuna limitazione sulla circolazione dei rifiuti speciali da e verso altre regioni».

I difensori della Regione avevano sostenuto che la norma impugnata sarebbe stata «giustificabile» sotto un triplice motivo. In primis perché «volta al buon governo di un territorio […] dove spazi esigui e vincoli idrogeologici limitano la disponibilità di siti idonei alla localizzazione di impianti di discarica per i rifiuti speciali non pericolosi ». In secondo luogo perché la maggiorazione del tributo per i rifiuti prodotti in altre regioni avrebbe evitato «il sovra-conferimento di rifiuti esterni» In terzo luogo perché il legislatore valdostano non avrebbe esorbitato dai «limiti fissati dal legislatore statale relativamente al quantum del tributo».

Argomentazioni che non hanno colto nel segno. L'Alta Corte si è pronunciata in continuità con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui, fermo restando la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione:
- il principio di autosufficienza sancito dall'articolo 182, comma 3, del codice dell'ambiente («È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti ») è valido soltanto per i rifiuti urbani e che, invece, non può valere né per i rifiuti speciali pericolosi (sentenza n. 12 del 2007, n. 161), né per i rifiuti speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001) per i quali diviene impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento, non essendo preventivabile la dimensione e la qualità del materiale da smaltire (sentenza n. 10 del 2009 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 29/2007, nella parte in cui limitava lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale agli impianti di smaltimento pugliesi «più vicini» al luogo di produzione dei rifiuti speciali);
- la nozione di «rete integrata ed adeguata di impianti» (articolo 182-bis, comma 1, del codice dell'ambiente) esclude la possibilità che, al di fuori dei rifiuti urbani, il confine regionale possa essere utilizzato per emanare norme dirette a favorire soltanto lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell: «la discriminazione in base al criterio della provenienza regionale o extraregionale potrebbe pregiudicare proprio il conseguimento della finalità di smaltire tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini» (sentenza n. 227 del 2020),
- è escluso che le Regioni, sia ad autonomia ordinaria, sia ad autonomia speciale, possano adottare misure volte ad ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni» (sentenza n. 64 del 2007),

Da qui il "verdetto" della Consulta: la norma della Regione della Valle d'Aosta «ha l'effetto sostanziale di introdurre […] un «dazio all'importazione», cioè un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni», senza considerare che la differenziazione del prelievo in ragione della provenienza del rifiuto «non solo non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e della salute, ma addirittura si pone in contrasto con essi perché comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale».

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