I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di Enti locali

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Spazi assunzionali – Eccezioni
La spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all'art. 1, comma 797 e ss., della Legge n. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/CONTR/10
Corte dei conti, Sezione delle autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 9/AUT/2009 e n. 5/AUT/2006

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 797, legge n. 178/2020
Art. 33 DL n. 34/2019

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 65/2021/PAR del 22/04/2021

Disavanzo– Pareggio
Il Collegio ha confermato quanto precedentemente espresso con la deliberazione n. 96/2020/PAR e, nel solco di un orientamento conforme della giurisprudenza contabile, ha affermato: «Il disavanzo da liquidazione, infatti, ad avviso del Collegio, non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l'art. 194, lett. b), TUEL poiché proprio il riferimento al "pareggio" e alla sua funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell'integrità aziendale. Il ripiano della perdita, infatti, non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale deliberazione». Parimenti, la Sezione ha affermato che «il finanziamento per il ripiano di perdite gestionali di organismi partecipati dall'ente locale, diversi dal modello societario, corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria solo se è finalizzato a sostenere piani di riequilibrio dei costi rispetto ai ricavi. Non è ammissibile nell'attuale congiuntura economica il soccorso finanziario "a fondo perduto" in favore di organismi strumentali che hanno generato e continuano a generare cospicue perdite di gestione dalla data della costituzione sino all'ultimo bilancio approvato». In realtà, pur non avendo gli enti partecipanti un obbligo di ripiano del disavanzo di liquidazione, va sottolineato che secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso da varie sezioni della Corte, non si può escludere che i comuni, che abbiano costituito un'azienda, possano deliberare, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione. L'esercizio di tale discrezionalità, deve, tuttavia, essere supportato da un'adeguata e rigorosa motivazione sulle ragioni di utilità e di vantaggio che depongono a favore di tale scelta.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale controllo Lombardia, n. 274/2012
Corte dei conti, Sezione regionale controllo Veneto, n. 434/2012/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale controllo Veneto, n. 980/2012
Corte dei conti, Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, n. 33/2011/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale controllo Basilicata, n. 28/2011/PAR

Riferimenti normativi
Art. 194 TUEL

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n.  63/2021/PAR del 22/04/2021

Spese di rappresentanza – Onere di comunicazione alla Sezione di controllo
Il Collegio ha richiamato il rispetto delle disposizioni normative sulle spese di rappresentanza e, in particolare, delle tempistiche previste per la trasmissione alla Sezione di controllo dei relativi prospetti, rammentando, altresì, che gli stessi vanno debitamente compilati e pubblicati, nonché trasmessi alla Corte dei conti, anche laddove il relativo importo sia pari a zero.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 9/SEZAUT/2016/INPR e n. 22/SEZAUT/2016/INPR

Riferimenti normativi
Artt. 147-quinquies e 148-bis TUEL

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, Deliberazione-Ordinanza istruttoria n. 33/2021/PRSP del 14/04/2021

Equilibrio di tipo finanziario – Limiti qualitativi e quantitativi
Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243/2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei Decreti legislativi n. 118/2011 e n. 267/2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 20/2019/QMIG

Riferimenti normativi
Legge n. 145/2018
D.lgs. n. 118/2011
D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n.  58/2020/PAR del 13/04/2021

Limite di spesa salario accessorio
Il Collegio ha ricordato che l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 dispone che «...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016». Altresì, ha evidenziato che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, «nel consentire un incremento del tetto delle risorse del salario accessorio in relazione all'incremento numerico del personale in servizio (pure a condizione che sia assicurata l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018) non costituisce una violazione ai limiti di spesa complessivi del personale fissati dall'art. 1 commi 557 e 557 quater della L. n. 296/2006». Inoltre, ha precisato che l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 detta nuove regole per la fissazione del tetto delle risorse del salario accessorio de personale in servizio, in aumento o in diminuzione, a seconda che sia occorso un incremento o un decremento del personale in servizio, a condizione che sia garantita "l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018". In definitiva, il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata, ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e, quindi, sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale controllo Lombardia, n. 95/2020
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 6/2018

Riferimenti normativi
Legge n. 145/2018
D.lgs. n. 118/2011
D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sardegna, Deliberazione n. 27/2021/PAR del 07/04/2021