Amministratori

Illegittima l'ordinanza sindacale per la vendita al dettaglio di canapa legale

Non sussiste una situazione imprevedibile o inevitabile cui non sia possibile rimediare con mezzi ordinari

di Pippo Sciscioli

É illegittima l'ordinanza adottata dal sindaco in base all'articolo 54, comma 4, del Dlgs 267/00 che disponga il diniego per l'apertura e la gestione sul territorio comunale dei punti vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis e canapa, per insussistenza di una situazione imprevedibile o inevitabile cui non sia possibile rimediare con mezzi ordinari.

Lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente che l'articolo 54 del Tuel mette a disposizione del sindaco, quale ufficiale di Governo, è infatti un mezzo straordinario e eccezionale, immediatamente utilizzabile - in deroga alla legge e alle guarentigie che la stessa ordinariamente prevede in favore dei soggetti interessati - esclusivamente per fronteggiare gravi ed imprevidibili pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Si tratta dunque di un rimedio che la pubblica autorità può utilizzare quando non è più possibile il ricorso a strumenti ordinari e presuppone situazioni non tipizzate dalla legge, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'organo adottatante con una congrua e rigorosa motivazione.

In particolare, l'urgenza va qualificata come impossibilità di differire l'intervento ad altra data in relazione al pericolo incombente. Tali presupposti certamente non ricorrono nel caso di ordinanze sindacali che vietano l'apertura di attività di vendita tramite l'ausilio di distributori automatici «h 24» e, in particolare, per la vendita di prodotti alimentari e cannabis.

Per queste motivazioni, il Tar Sicilia-sezione di Palermo (sentenza n. 99/2022) ha annullato l'ordinanza di un sindaco che disponeva tale divieto sulla base di motivazioni vaghe, apodittiche e generiche, carenti della necessaria e ragionevole previsione di un rischio concreto di pericolo incombente.

Nell'atto sindacale, invece, si faceva semplicemente riferimento «ad una sempre maggiore diffusione di punti vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa, alimentari e non, con contenuto di principio attivo in grado di produrre effetti stupefacenti (THC) entro i limiti di legge» nonchè alla circostanza per cui «spesso è utilizzato il termine "cannabis light" e la classica immagine della foglia associata alla marijuana, generando la convinzione di una falsa liberalizzazione di prodotti vietati dalla legge» e, infine, alla «mancanza di certezza che questi prodotti non arrechino danni alla salute».

Motivazioni troppo deboli a sostegno dell'imposto divieto, che finiscono in questi casi per ledere l'iniziativa economica dell'imprenditore.

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