Personale

Smart working, la prevalenza della prestazione in presenza sopravvive alla disciplina contrattuale

Il contratto detta un principio generale di alternanza, le linee guida specificano lo spazio massimo concesso al lavoro a distanza

di Consuelo Ziggiotto

La prestazione lavorativa resa in lavoro agile viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'ente e in parte all'esterno di questi. Questa è l'unica traccia contenuta nella disciplina contrattuale (articolo 63, comma 2 della preintesa) che guida nella definizione delle modalità attuative del lavoro agile dove riferito alla quantità di giorni lavorabili a distanza.

Quanti giorni a settimana, oppure al mese, oppure all'anno, perché no, possono essere resi in modalità agile? C'è da chiarire che la faccenda riguarda solo il lavoro agile e non già il lavoro da remoto. Perché la disciplina contrattuale sul lavoro da remoto contenuta all'articolo 68, comma 4, della preintesa, contempla uno spazio di regolamentazione di prestazione lavorativa resa da remoto anche 5 giorni settimanali su 5 lavorativi. Le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio. Quel "di norma" apre le porte alle possibilità sopra descritte.

Il principio della prevalente esecuzione della prestazione resa in presenza nel lavoro agile lo abbiamo letto nel Dm rientri in servizio dell'8 ottobre 2021 e nelle linee guida del 30 novembre 2021 che lo riprendono nell'ambito oggettivo di applicazione dove si richiede comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza.

Se è vero che le linee guida cessano la loro efficacia con l'entrata in vigore del contratto, come precisato nella premessa delle stesse, è altrettanto vero che, si legge, cessano di avere efficacia ma solo per tutte le parti non compatibili con la disciplina contrattuale in arrivo.

Il principio della prevalenza della prestazione in presenza non può dirsi incompatibile con la definizione di lavoro agile contenuta all'articolo 63 della preintesa, tutt'altro, semmai qualificante.

Il contratto detta un principio generale di alternanza, definito da una prestazione eseguita in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali dell'ente. Le linee guida che sopravvivono perché compatibili, specificano lo spazio massimo concesso al lavoro a distanza, che non può superare le giornate rese in presenza.

Va aggiunto poi che la prevalenza non è stata dimenticata nemmeno nei contenuti della sottosezione riferita al lavoro agile nel Piao come definiti dal Dm attuativo dell'articolo 8, comma 6, del Dl 80/2021.

Quindi, che sia e rimanga un principio guida è fuori discussione. Come invece le assenze di fonte legale e contrattuale, impattino sul principio della prevalenza per ciascun lavoratore dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza è tutto un altro paio di maniche che richiederà l'attenzione sia da parte della Funzione pubblica che da parte dell'Aran.

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