I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Tosap dovuta per l'occupazione con i cassonetti dei rifiuti

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'occupazione del suolo con i cassonetti per la raccolta dei rifiuti effettuata dal gestore del servizio non è esente dalla Tosap. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 16555/2022.

La vicenda riguarda l'applicazione della ormai soppressa Tosap nel caso dell'occupazione del suolo effettuata dal soggetto gestore del servizio rifiuti, allo scopo di posizionare i cassonetti necessari per la raccolta dei rifiuti.

Già l'ordinanza della Corte di cassazione n. 34591/2021 aveva evidenziato come l'occupazione del demanio non rappresenta la ragione dell'appalto del servizio. Il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame va inteso in senso oggettivo, implicante il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo, quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini l'utilizzazione.

Nel caso, quindi, di gestione in appalto del servizio, l'occupazione con i cassonetti implica l'obbligo di pagamento del tributo. Ciò a maggior ragione nel caso in cui il rapporto sia di natura concessoria, con delega del potere pubblico di esercizio del servizio in capo al privato.

Nella fattispecie non risulta neppure applicabile la norma dell'articolo 49, lettera e, del Dlgs 507/1993, la quale presupponeva, ai fini dell'esenzione dal tributo, la devoluzione gratuita al Comune degli impianti al termine del rapporto. Forma gratuita che di norma è esclusa dai rapporti, che prevedono l'obbligo per il subentrante o per l'ente di corrispondere al gestore uscente un valore pari al costo non ammortizzato dei beni (vedasi da ultimo la disciplina contenuta nella deliberazione Arera n. 363/2021).

In senso conforme si erano mosse numerose pronunce già in passato (Cassazione sentenze n. 8515/2020, n. 13835/2019, n. 10897/2018, n.26774/2016, n. 11175/2004, n. 11553/2004, n. 22490/2017).

La Tosap, come è noto, è stata sostituita dal canone unico patrimoniale di previsto dall'articolo 1, comma 816 della legge 160/2019. In quest'ultimo è stata di nuovo prevista la norma di esenzione contenuta in precedenza nella lettera e dell'articolo 49 del Dlgs 507/1993. Il comma 833 ha stabilito infatti che sono esenti dal canone le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima. Riproponendo pertanto gli stessi limiti della previgente disposizione.

Ne deriva che le conclusioni a cui è giunta la suprema Corte sono valide anche in regime di canone, al quale pertanto restano assoggettate le occupazioni effettuate con i cassonetti, eccetto il caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli stessi al Comune, al termine del rapporto concessorio o successivamente.

Va comunque ricordato che nel canone, l'articolo 1, comma 821, lettera f, della legge 160/2019 ha permesso ai Comuni di introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della medesima norma.

(*) Vice presidente Anutel

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