Fisco e contabilità

Cup, la manovra interviene sulla definizione di centro abitato ma i dubbi restano

Un emendamento del Governo modifica la norma sulle strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti

di Pasquale Mirto

Un emendamento del Governo al disegno di legge di bilancio 2023 reca una modifica con riferimento alle strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti. In particolare, al comma 816 della legge 160/2019, sono eliminate le parole «di comuni». Pertanto la disposizione ora prevede che «nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Si tratta di definizione identica a quella dettata per il canone mercatale dal comma 837, sempre della legge 160/2019.

Nella relazione illustrativa all'emendamento governativo si precisa che la disposizione recepisce il «corrente indirizzo interpretativo del MEF».

E in effetti, il Mef, in una risposta a Telefisco 2022, ha precisato che i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.

Il problema interpretativo, invero, va affrontato considerando separatamente le due componenti del Cup, ovvero quella relativa all'occupazione di suolo pubblico e quella relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, con la complicazione dettata dal comma 820 della legge 160/2019, in base al quale l'applicazione della componente relativa alla pubblicità esclude l'applicazione della componente relativa al suolo pubblico.

Seguendo le indicazioni del Mef, per la diffusione della pubblicità su tratti di strada che attraversano un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il gettito del canone spetta solamente al Comune, mentre la Provincia non è legittimata a imporre il canone per l'occupazione del suolo, essendo il tratto di strada di competenza comunale. Nel caso inverso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della provincia, quest'ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l'occupazione del suolo.

Per il Mef, quindi, la Provincia non può pretendere la componente del canone relativa alla pubblicità.

Tuttavia, la ricostruzione del Mef non appare sistematicamente coerente. E infatti, occorre ricordare che l'articolo 26 del Dlgs 285/1992, prevede al comma 3 che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Se si considera che nel Cup il soggetto passivo è il titolare dell'autorizzazione/concessione (comma 823, legge 160/2019), allora la conclusione cui si perviene che in tutti i Comuni, il Cup relativo all'occupazione è dovuto solo al Comune e la Provincia non potrà richiedere alcunché a titolo di pubblicità.

Come per il passato, la Provincia continuerà a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali e nel caso in cui la medesima occupazione dia luogo sia ad occupazione di suolo pubblico provinciale che alla diffusione di messaggi pubblicitari, non potrà operare il principio di assorbimento previsto dal comma 820, il quanto si è in presenza di due autonomi soggetti attivi. Conclusione questa, peraltro, avvallata sia da Ifel (nota 14 aprile 2021) che da UPI (circolare 18 febbraio 2021).

In conclusione, l'emendamento governativo nulla aggiunge, e nulla chiarisce, in merito al contrasto interpretativo esistente.

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