I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La cessione di piccole quote di aree edificabili a coltivatori diretti per ottenere risparmi d'imposta configura abuso del diritto

di Andrea Cassino (*) e Paola Piccioni (**) - Rubrica a cura di Anutel

I giudici della Commissione tributaria provinciale di Ancona sono stati chiamati a decidere, forse tra i primi, una controversia riguardante avvisi di accertamento Imu emessi da un Comune ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in materia di abuso del diritto.

Un ente locale, svolgendo la propria attività di controllo, ha riscontrato l'omesso versamento dell'Imu dovuta per un terreno edificabile, per il periodo successivo alla cessione di un millesimo di proprietà in favore di un coltivatore diretto. I soggetti cedenti erano imprese e persone fisiche comproprietarie del terreno, tutti privi della qualifica di coltivatore. In virtù di questa cessione (compravendita), i contribuenti iniziavano a considerare il terreno non più edificabile, chiedendo l'applicazione della cosiddetta fictio iuris di prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/1992, ossia della norma che ha permesso di considerare non edificabili, ai fini Ici/Imu, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Si ricorda che i giudici di legittimità (Cassazione n. 15566/2010) hanno esteso questo trattamento agevolato anche agli eventuali comproprietari non coltivatori, ritenendolo di tipo oggettivo. Come noto agli addetti ai lavori, ciò ha contribuito a far nascere fenomeni elusivi piuttosto diffusi quali la cessione di quote infinitesimali a coltivatori diretti, proprio al fine di applicare l'agevolazione a tutti i comproprietari e di versare solamente l'Imu dovuta per il terreno agricolo (che è molto inferiore, naturalmente, a quella da corrispondere se il terreno è considerato edificabile).

Il Comune – consapevole di questa interpretazione giurisprudenziale e dubitando della legittimità di un ordinario avviso di accertamento – ha quindi contestato la condotta "elusiva" seguendo la procedura delineata dal sopracitato articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (contenente, appunto, la "disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale"). Così, dopo aver notificato ai contribuenti le apposite richieste di chiarimenti, l'ufficio ha emesso gli atti di accertamento impugnati, relativi all'anno d'imposta 2015.

La Commissione tributaria provinciale di Ancona, con la Sentenza n. 290/2022, ha confermato gli avvisi impugnati dopo aver ricordato che esiste da tempo un principio generale antielusivo nel nostro ordinamento, anche prima della codificazione dell'abuso del diritto contenuta nel suddetto articolo 10-bis, inserito dal legislatore nell'anno 2015. In particolare, i giudici hanno affermato che «la cessione di minima parte dell'area a coltivatore diretto, con la conseguente pretesa di vedere riconosciuta l'esenzione a causa della coltivazione del fondo, costituisce un caso esemplare di elusione d'imposta configurante abuso del diritto». In altri termini, si è ritenuto che i contribuenti si siano giovati di un negozio giuridico privo di rilevanza economica – ossia la vendita di un millesimo di proprietà – essenzialmente volto a ottenere un risparmio d'imposta, in violazione dei principi dell'ordinamento.

D'altronde, era stata proprio la Cassazione a sostenere che l'obiettivo della norma è quello di agevolare la conduzione diretta da parte dei possessori-coltivatori, determinandosi una situazione di "incompatibilità con il possibile sfruttamento edilizio" (La sopracitata pronuncia della Suprema Corte si riferisce a un esempio classico come, i terreni posseduti da coniugi o familiari, di cui uno coltivatore e l'altro privo del requisito). Nel caso sottoposto ai giudici anconetani, i soggetti che detenevano 999 millesimi di proprietà avevano tra l'altro inserito, nel contratto di compravendita con il coltivatore, atipiche clausole volte a consentire liberamente l'edificazione.

La sentenza in commento può aiutare gli enti locali a contrastare con maggior facilità operazioni elusive analoghe a quella descritta, in attesa che la giurisprudenza chiarisca il contenuto e la portata del comma 743 della legge 160/2019. Quest'ultima disposizione sembrerebbe impedire, quantomeno a decorrere dal 2020, l'estensione delle agevolazioni Imu ai comproprietari privi dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme, in presenza di più soggetti passivi. Tuttavia, è da segnalare che il Ministero, a differenza della dottrina maggioritaria, ha ritenuto che il nuovo comma non sia applicabile alla fattispecie in oggetto, affermando che i comunisti non coltivatori continuino a godere del beneficio Imu.

L'applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto sembrerebbe, attualmente, la via più appropriata per contrastare i fenomeni elusivi.

(*) Istruttore Direttivo Servizio Tributi Comune di Jesi
(*) Responsabile Servizio Tributi Comune di Jesi

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