Urbanistica

Superbonus, asseveratori: opportuno il requisito della terzietà

Il professionista e rischi sull'attestazione (ante e post intervento)

di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

La normativa sul superbonus non pone alcun vincolo a che il medesimo tecnico-professionista possa redigere l'asseverazione di cui al comma 13 dell'articolo 119 del Dl 34/2020 nonché l'Ape ante e post intervento. Considerato poi che gli Ape ante e post intervento possono esser rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non sembrerebbe esserci alcuna preclusione alla sovrapposizione di queste figure, a condizione che sussista l'iscrizione al collegio o all'ordine professionale e che vi sia l'adeguata copertura assicurativa prescritta al comma 14 dell'articolo 119, del D 34/2020.

Del resto, anche il ministero dell'Economia, nella pubblicazione delle Faq aggiornate al 24 novembre 2020, nella domanda 18.8 «Si chiede conferma del principio secondo cui non è richiesta la terzietà tra chi progetta o fa direzione lavori e chi assevera. Tale principio è evidente per quanto riguarda la parte strutturale, ma non è altrettanto dichiarato per la parte energetica», sembrerebbe aver sostituito la risposta originaria, con cui richiedeva l'obbligo di terzietà previsto per la firma degli Ape rispetto alla proprietà, ai progettisti e direttori lavori, alle imprese esecutrici dei lavori e ai venditori dei prodotti installati. E si limita a chiarire che sia l'articolo 119 del DL 34/2020 sia i decreti attuativi non prevedono specifiche limitazioni in tal senso. Stabilito quindi che la terzietà non sembra esser richiesta ai fini delle norme sul superbonus, un'analisi più attenta porta comunque a sconsigliare tali sovrapposizioni.

Nell'Ape stessa è contenuta infatti una dichiarazione di indipendenza con cui il certificatore, richiamando peraltro gli articoli 359 e 481 del Codice penale e l'articolo 3 del Dpr 75/2013, dichiara l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali o dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possono derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.Inoltre, se mai dovesse emergere un profilo di responsabilità per carenze informative o procedurali da parte dell'attestatore o certificatore, la mancanza di terzietà costituirebbe certamente un aggravante facilmente rilevabile dall'assicurazione eventualmente chiamata alla copertura del risarcimento del danno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©