Amministratori

Amministratori locali, «sì» al trasferimento senza consenso se c'è incompatibilità ambientale

La norma impone un bilanciamento con altri interessi pubblici in ballo

di Amedeo Di Filippo

L'articolo 78, comma 6, del Tuel, che vieta il trasferimento degli amministratori lavoratori dipendenti, se non per consenso espresso, durante l'esercizio del mandato, non attribuisce al titolare della carica pubblica un diritto assoluto al trasferimento ma impone un bilanciamento con altri interessi pubblici che possono venire coinvolti dalla decisione. Lo afferma il Cga con la sentenza n. 269/2022.

Il fatto
Il giudizio verte su un provvedimento di trasferimento di un militare fondato su ragioni di incompatibilità ambientale, dichiarato inammissibile in primo grado e appellato per due motivi, il secondo dei quali denuncia la violazione dell'articolo 78, comma 6, del Tuel, per cui, essendo il ricorrente un amministratore locale, il trasferimento sarebbe subordinato al suo preventivo consenso. È qui disposto infatti che «gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato». Nel respingere l'appello, il Cga afferma che nessun militare può vantare un diritto soggettivo al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale presso un ente locale, dovendosi al contrario assicurare quel necessario bilanciamento di interessi dell'amministrazione con il proprio dipendente, ovvero il rispetto dei diritti soggettivi di quest'ultimo da un lato e quelle economiche e organizzative del datore di lavoro dall'altro.

Il trasferimento
Nel caso di specie il trasferimento era stato promosso per rimuovere le cause di incompatibilità ambientale, che i giudici siciliani ritengono «indubbiamente prevalenti per la natura di pubblico interesse» e per questo necessitavano di un adeguata soluzione al fine di effettuare quel bilanciamento degli interessi contrapposti. D'altro canto, rileva il Tar, il comma 3 dell'articolo 78 riconosce il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fa parte per tutta la durata del mandato; diritto in cui è ricompreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. A questo si aggiunge il diritto ad assentarsi per 24 ore al mese retribuite, oltre ad ulteriori 24 ore al mese non retribuite per l'assolvimento del proprio mandato elettorale, oltre al diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (articolo 84 del Tuel). Nessuna limitazione può dunque essere lamentata da parte dell'appellante.
Ribadisce infine Cga che l'amministrazione vanta una ampia discrezionalità quando si tratta di valutare situazioni di incompatibilità ambientale, sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in ordine all'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità rilevata dall'amministrazione e della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla.

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