Personale

Divieto di licenziamento del padre lavoratore in congedo obbligatorio fino a un anno di età del figlio

L'Ispettorato nazionale del lavoro fa il punto sulle novità del Dlgs 105/2022 in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 9550/2022, ha fornito un'illustrazione completa delle novità introdotte dal decreto legislativo 105/2022 in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza, entrato in vigore dallo scorso 13 agosto. Il documento, seppur rivolto al personale dell'Ispettorato, è interessante perché può rappresentare per le pubbliche amministrazioni un utile strumento di supporto nella corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Sul congedo di paternità obbligatorio, regolato dall'articolo 27-bis del Dlgs 105/2022, la nota dell'Istituto richiama le indicazioni fornite dall'Inps con il messaggio n. 3066/2022: pertanto, il congedo spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi; è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita; non è frazionabile a ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo; è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale; si applica anche al padre adottivo o affidatario; può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall'articolo 28 del Dlgs 151/2001; dà diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione e, in particolare, il trattamento economico, normativo e previdenziale è determinato secondo gli articoli 22, 23 e 25 del Dlgs 151/2001 ed è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

La nota sottolinea infine il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali e non è tenuto al preavviso.

Sul versante del congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, l'Inl fa proprie le indicazioni fornite dall'Inps.

Si rammenta che per il personale delle funzioni centrali (come per altro avviene anche per il personale degli enti locali, in base all'articolo 43 del contratto del 21 maggio 2018) resta ferma la previsione contrattuale di maggior favore che riconosce, nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio, l'intera retribuzione alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri, per i primi trenta giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente.

Si evidenzia infine che, secondo la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 34 Dlgs 151/2001 modificato, i periodi di congedo parentale, tutti, retribuiti e non, sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva.

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