Urbanistica

Bonus-diversi dal 110%, sette mesi di stop e incertezze sulle polizze per le attestazioni

Dall’obbligo alla piena volontarietà, la circolare 19/E chiude una fase nella quale sugli sconti minori sono arrivate indicazioni molto diverse al mercato

di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Quasi sette mesi di incertezze, da novembre ad oggi, sul fronte delle assicurazioni legate alle asseverazioni dei bonus casa. Proprio mentre il mercato stava, finalmente, trovando un assetto stabile, la precisazione dell’agenzia delle Entrate, inserita nella circolare 19/E della scorsa settimana, ha rimesso tutto in discussione, cancellando l’obbligo a carico dei professionisti di avere una polizza per le attestazioni collegate ai bonus minori (tutti quelli diversi dal 110%). E creando un notevole disorientamento negli addetti ai lavori, perché dall’interpretazione arrivano nuovi interrogativi.

La notizia, dal punto di vista di consumatori e professionisti, ha indubbi aspetti positivi: si traduce, infatti, in una riduzione dei costi da affrontare per completare le procedure. Per i bonus minori, a questo punto, non ci sono vincoli ad avere una polizza.

Non bisogna, però, dimenticare il percorso (parecchio accidentato) che ha portato a questo chiarimento. E non bisogna dimenticare, allo stesso tempo, che molti professionisti, in questi mesi, hanno sottoscritto delle polizze assicurative.

Le indicazioni dell’Agenzia

Le Entrate, nei mesi scorsi, sul punto hanno dato indicazioni ondivaghe, anche in netto contrasto con le ultime posizioni. Tutto è partito dal primo decreto Antifrodi (Dl 157/2021) che, dal 12 novembre 2021, ha previsto in caso di cessione e sconto, per tutti i bonus, l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese e di visto di conformità. Da quel momento, molti si sono chiesti se, insieme all’asseverazione, fosse esteso agli altri bonus anche l’obbligo di assicurazione, tipico del 110 per cento.

Una nota della Dre Lombardia di gennaio 2022 ha segnato un punto molto importante, spiegando che il tecnico che assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari deve avere una polizza assicurativa da superbonus. Secondo quel documento, «il provvedimento n. 283847 del direttore dell’agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, prevede, al punto 2.2, che per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità».

Inoltre, in base al medesimo punto, «per tutti gli interventi in questione, quindi, anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal superbonus di cui all’articolo 121, il soggetto che rilascia tale visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1». Sempre il soggetto che rilascia il visto verifica, inoltre, che «gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto legge n. 34 del 2020». Si tratta, esattamente, della polizza che garantisce i clienti e il bilancio dello Stato in caso di risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività di asseverazione e attestazione.

Le reazioni del mercato

Un provvedimento delle Entrate ha un peso maggiore, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, rispetto ad una circolare. Per cui, a rigore, i soggetti che rilasciano il visto dovrebbero disobbedire alla circolare 19/E e applicare il provvedimento del 12 novembre 2021.

Al di là dell’analisi delle norme, poi, c’è una considerazione di mercato. Il decreto Frodi (Dl 13/2022), in vigore dallo scorso 26 febbraio, è intervenuto nuovamente sulla materia. Da quel momento, molti operatori e altrettante compagnie assicurative hanno interpretato la norma dando un’estensione maggiore all’obbligo: spiegando, quindi, che i professionisti che si occupano di attestazioni e asseverazioni, intese in senso ampio, sono vincolati ad avere una polizza.

Si trattava di una posizione apparentemente incontestabile, dal momento che la legge in vigore da febbraio fissava l’obbligo «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». E anche il Servizio studi del Senato, a inizio marzo, si muoveva nella stessa direzione, dando un’interpretazione allargata all’obbligo. Così, centinaia di professionisti hanno iniziato a sottoscrivere questi contratti che adesso, per le Entrate, non sono più obbligatori.

I dubbi che restano

E va registrato, ad aumentare le difficoltà, che anche oggi, all’indomani della circolare 19/E, c’è chi sostiene che l’interpretazione delle Entrate non è in linea con la norma. L’intreccio è complicato. Se è vero che il comma 1-ter dell’articolo 121 (che è il riferimento per i bonus minori) non richiama – come spiega la circolare 19/E – il comma 14 dell’articolo 119 (nel quale si parla di polizze), è però vero che richiama il comma 13-bis dell’articolo 119. Il quale, a sua volta, richiama «l’asseverazione di cui al comma 13 lettera a) e b)», rilasciata sulla base di quanto prescritto al comma 14. Si torna così alle polizze obbligatorie.

Secondo questa interpretazione, negare, come fa l’Agenzia, che si applichi il comma 14 alle attestazioni sui bonus minori significa, ad esempio, negare anche che per le attestazioni infedeli si applichi la sanzione amministrativa da 2mila a 15mila euro, prevista dallo stesso comma. Insomma, la sottoscrizione di un’assicurazione, anche per i bonus minori, andrà valutata in ogni caso.

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