Amministratori

In house, il requisito del controllo analogo va dedotto anche da leggi e regolamenti e non solo dallo statuto societario

Il caso riguarda gli amministratori e dirigenti della società per azioni Acquedotto Lucano

di Ulderico Izzo

Le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, con la decisione n. 20632/2022, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il requisito del controllo analogo, al fine di stabilire se una società azionaria o di capitali, sia "inhouse", deve essere dedotto anche alla luce di altre fonti, quali leggi e regolamenti, e non solo dallo statuto sociale.

Il fatto
Il Procuratore regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, ha citato in giudizio gli amministratori e dirigenti della società per azioni Acquedotto Lucano Spa, per sentirli condannare al risarcimento del danno cagionato a tale società per avere creato un'altra società (Acquedotto Lucano Progettazione Srl) alla quale venivano affidati la progettazione e la direzione della gestione delle risorse idriche di competenza della Spa. La Sezione giurisdizionale nel 2017 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della magistratura contabile non ravvisando, nelle norme statutarie, alcuna forma di controllo analogo da parte degli enti partecipanti. La decisone, poi, è stata riformata dalla prima sezione giurisdizionale centrale di appello, nel 2019, la quale ha, invece, ritenuto sussistere la giurisdizione contabile in quanto la natura dell'in house della società e l'esistenza di un controllo analogo possono desumersi da fonti di rango superiore allo Statuto quali le leggi e i regolamenti che attribuiscono alla società natura sostanziale di ente pubblico con assoggettamento alla supremazia di una Pa.
Le sezioni unite civili, adite dai conventi originali, hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti con la decisone qui in rassegna.

La decisione
Il collegio giudicante, nel dare conferma della decisione impugnata, dopo aver specificato che ai fini del controllo analogo, quel che rileva è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica, ha osservato che la fonte del potere di controllo è flessibile, il quale ordinariamente discende dallo statuto dell'entità controllata ma può altresì derivare dall'esterno, e quindi da normative che incidono sulla sua attività, essendo invero necessaria la sussistenza del controllo analogo, e non di per sé una circoscritta fonte del relativo potere.
La sentenza in rassegna pone la necessità di andare ben oltre lo statuto societario per la verifica del requisito del controllo analogo controllo, che non è un elemento rigido e uniforme, trovando il suo nucleo nell'aggettivo analogo, che non solo impedisce l'identificazione di questo tipo di controllo con il controllo che la pubblica amministrazione esercita sui suoi uffici e sulle sue branche, ma lascia intendere che l'analogia si commisura di caso in caso, cioè sussiste attraverso una forma variante che deriva dalle caratteristiche specifiche del soggetto da sottoporre al controllo analogo.

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