Amministratori

Anche nella gestione del patrimonio l'Antitrust blocca l'in house a società controllate da privati

Pure le attività da affidare devono essere ben chiarite nell'oggetto sociale

di Alberto Barbiero

Gli enti locali non possono affidare in house servizi di gestione del proprio patrimonio a società che siano controllate da soggetti privati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta con l'atto si segnalazione AS 1855/2022 sulla decisione di un Comune che aveva acquistato una quota minoritaria di una società costituita per la gestione del patrimonio di amministrazioni locali, affidandole in house la cura del proprio patrimonio immobiliare.

La società affidataria, seppure con configurazione statutaria in linea con i requisiti per l'affidamento diretto ex articolo 5 del Dlgs 50/2016, risulta tuttavia controllata (grazie alla proprietà del 70% del capitale sociale) da altra società non sottoposta a controllo analogo da parte degli enti partecipanti.Inoltre, in sede di formalizzazione della decisione, l'amministrazione comunale non ha adeguatamente motivato i profili relativi alla gestione del patrimonio (limitandosi a una valutazione di opportunità), non indicando i beni da valorizzare. L'Autorità ha chiarito che, a cascata, anche la società affidataria della quale il comune aveva acquisito la partecipazione non poteva considerarsi in house.

L'atto dell'Agcm ha peraltro evidenziato come anche l'assetto degli atti generali della società individuata per la gestione del patrimonio non fornisse adeguate garanzie in ordine al controllo analogo, rimandando a futuri patti parasociali la gestione condivisa della società e prevedendo che nel consiglio di amministrazione possano esservi anche non soci. Il Dlgs 175/2016 garantisce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di costituire società per la gestione e la valorizzazione dei propri patrimoni immobiliari, prevedendo all'articolo 4, comma 3 che "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le stesse amministrazioni possono, anche in deroga al quadro delle finalità istituzionali generali statuito dal comma 1 della medesima disposizione, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Se un ente intende ricondurre i privati allo sviluppo di queste attività, può peraltro costituire una società mista, individuando con procedura a evidenza pubblica (la gara a doppio oggetto) l'operatore economico al quale attribuire al qualifica di socio e la gestione dei servizi

L'Agcm, sulla base di questi presupposti, rileva come la scelta del comune di acquisire la partecipazione in una società non qualificabile come in house cui affidare la gestione del proprio patrimonio non sia coerente con le disposizioni del Tusp né con quelle dello stesso Dlgs 175/2016 sull' affidamento diretto, in ragione soprattutto delle criticità dovute alla sottrazione alle dinamiche competitive delle numerose attività contenute nell'oggetto societario senza una adeguata e analitica motivazione.

L'Autorità evidenzia come la decisione prospettata dal Comune risulti carente sia sotto il profilo del mancato conferimento dei beni immobili da sottoporre a valorizzazione, sia in ordine alla mancanza di motivazione circa la specifica riconducibilità delle attività di cui all'oggetto sociale della società affidataria alle finalità di valorizzazione del patrimonio e alla convenienza e sostenibilità dell'investimento così realizzato.L'intervento dell'Agcm è significativo anche in merito alla corretta definizione dei profili delle attività da affidare. Queste infatti devono essere ben chiarite nell'oggetto sociale (in aderenza con quanto previsto dall'articolo 4 del Dlgs 175/2016) e, in sede di formalizzazione della decisione, compiutamente motivate, sia con esplicitazione della macro-strategia di valorizzazione sia con specifica individuazione dei beni inclusi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©