Urbanistica

Efficienza energetica, tra 110 e 50% non è prevista doppia opzione

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore: In un minicondominio, mia madre possiede tre appartamenti, che ha concesso in comodato d'uso gratuito a me e a mio fratello. Stiamo effettuando alcuni lavori di efficientamento energetico (cappotto, infissi e riscaldamento), con superbonus al 110 per cento e con cessione del credito a una banca. Il costo per l'impianto di riscaldamento sarà sicuramente superiore rispetto al computo metrico e, quindi, non sarà cedibile per intero. Gli importi eccedenti potranno essere detratti in dichiarazione dei redditi al 50% o resteranno costi indetraibili?

La risposta dell'esperto: Nella situazione descritta, gli importi eccedenti resteranno costi indetraibili. Come precisato dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2020, al paragrafo 6, infatti, «gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa».

In sostanza, nel caso in questione, le spese per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento possono rientrare nel superbonus, ex articolo 119 del Dl 34/2020, con applicazione dei relativi limiti di spesa, oppure nel cosiddetto "bonus casa" del 50 per cento, ex articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), con applicazione dei relativi limiti di spesa, ma non possono rientrare in parte in un'agevolazione e in parte in un'altra, al fine di massimizzare la detrazione complessiva.

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