Fisco e contabilità

Annullamento automatico dei carichi affidati agli agenti della riscossione: come si calcola il «maggiore disavanzo»

L'importo sarà iscritto nella lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto 2021

di Ivan Bonitatibus e Andrea Ziruolo

In virtù dell'annullamento automatico - in applicazione dell'articolo 4 del Dl 41/2021 convertito dalla legge 69/2021 - dei debiti tributari di ammontare residuo fino a 5.000 euro risultati da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 - gli enti locali devono accendere i riflettori sull'importo che sarà iscritto nella lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto 2021.

Infatti, in presenza di un importo negativo è necessario individuare quanta parte del risultato di amministrazione (ovvero la misura del disavanzo da ripianare) è eventualmente riferibile all'operazione che il Decreto Mef 14 luglio 2021 emanato in attuazione dell'articolo 4 del Dl 41/2021 definisce di «riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021».

Per tale "porzione" di disavanzo, tecnicamente qualificata come «maggiore disavanzo», l'articolo 4 prevede la possibilità di un ripiano «… in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti».

È pur vero che l'articolo 1, comma 5, del decreto sancisce che la determinazione del «maggior disavanzo» deve avvenire in sede di «riaccertamento straordinario» ma si tratta di un disavanzo potenziale che poi va confermato nel rendiconto 2021.

Ragion per cui, la verifica dell'esistenza del «maggiore disavanzo», secondo un'esegesi di quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, passa attraverso il seguente primo step:
• calcolo della differenza tra i residui attivi cancellati dal conto del bilancio per effetto del «riaccertamento straordinario» e la quota accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) nel rendiconto 2020 per tali residui.

Questa differenza costituisce appunto il «maggior disavanzo» fino a concorrenza dell'importo (preso in valore assoluto) indicato nel «Totale parte disponibile» del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021.

Quanto detto vale se l'ente non ha chiuso anche l'esercizio 2020 in disavanzo, perché altrimenti bisogna ulteriormente verificare se il disavanzo di amministrazione 2021 rispetto a quello dell'esercizio precedente si è ridotto di un importo almeno pari a quello applicato in via definitiva al primo anno del bilancio di previsione 2021/2023.

In mancanza di tale riduzione, è necessario accertare anche se le operazioni individuate nel piano di rientro di ciascuna componente del disavanzo 2020 si sono tutte realizzate. O meglio, se il totale della colonna "e" delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) - che indica per ciascuna componente del disavanzo 2020 le quote non ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - è pari a zero.

In caso affermativo, l'importo che manca per raggiungere il suddetto target di riduzione del disavanzo costituisce - nel limite dell'ammontare dei menzionati residui cancellati non coperti dal Fcde - il «maggiore disavanzo», al pari dell'ulteriore peggioramento del risultato di amministrazione che si dovesse riscontrare.

Ecco un esempio per spiegare meglio la fattispecie : supponiamo che un ente ha riportato un disavanzo di amministrazione 2020 (lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) pari a 90. Ipotizziamo anche che il piano di rientro (dell'unica componente) del disavanzo approvato dal consiglio comunale prevede un importo da ripianare nell'esercizio 2021 pari a 30 e che le operazioni individuate nello stesso piano di rientro si sono realizzate. Allora, se il disavanzo di amministrazione 2021 è di 70, significa che la "porzione" di disavanzo di 10 va attribuita all'operazione di "riaccertamento straordinario", fino a concorrenza della differenza tra residui attivi stralciati dal conto del bilancio per siffatto motivo e quota accantonata a Fcde nel rendiconto 2020 per tali residui. Ovviamente, se il disavanzo di amministrazione 2021 fosse stato di 100, il potenziale "maggiore disavanzo" sarebbe salito a 40.
Invece, per il caso in cui anche una delle operazioni individuate nel piano di rientro di ciascuna componente del disavanzo 2020 non si è realizzata, oppure non è possibile verificare la realizzazione di tali operazioni, la differenza (positiva) tra il disavanzo 2021 e il disavanzo 2020 dedotto dell'importo indicato nella voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione 2021/2023 (prima annualità) è da imputare:
• in primis, al mancato recupero nel corso dell'esercizio 2021 del disavanzo applicato al bilancio di previsione dello stesso anno;
• in secundis, al "maggior disavanzo" per l'ammontare dei residui "annullati" non coperti dal Fcde;
• in tertiis, per differenza, alla gestione ordinaria dell'ente.

Ciò stante, per il caso in cui il disavanzo di amministrazione 2021 risulta migliorato rispetto a quello 2020 per un importo almeno pari a quello applicato in via definitiva nella prima annualità del bilancio di previsione 2021/2023, il "maggiore disavanzo" non sussiste (fattispecie che, nell'esempio su riportato, si realizza se il disavanzo 2021 non supera l'importo di 60).

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