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Piao 2022-2024, adempimento inutile e superato

Il balletto delle scadenze ha creato incertezze operative fra le amministrazioni

di Francesco Bruno

Il lungo iter che ha portato all'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) è stato avviato dall'articolo 6 del Dl 9 giugno 2021 n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e ha avuto fine, con l'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti attuativi, il 22 settembre 2022, dopo oltre un anno.

La gestazione è stata lunga e difficoltosa, tanto che il quadro ordinamentale è stato completato soltanto dopo l'entrata in vigore, appunto il 22 settembre 2022, del Dm 30 giugno 2022 n. 132 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 settembre 2022), che definisce il contenuto del Piao, la struttura, le modalità redazionali, lo schema tipo e le modalità semplificate per l'adozione da parte degli enti con meno di 50 dipendenti; decreto che ha fatto seguito al Dpr 24 giugno 2022 n. 81 , contenente il regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piao.

A causa dei lunghi tempi per l'attuazione, per il primo anno del Piano – Piao 2022-2024 – il termine per l'adozione è stato rinviato, una prima volta, dal 31 gennaio al 30 aprile 2022 (nuovo comma 6-bis dell'articolo 6, aggiunto al Dl 80/2021 dall'articolo 1, comma 12, lettera a, n. 3, del Dl 30 dicembre 2021 n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), a causa della mancanza delle norme attuative e, successivamente, sempre per lo stesso motivo, è stato ulteriormente differito «di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione» (articolo 8, comma 3, Dm Pa 132/2022).

Il balletto delle scadenze ha creato incertezze operative fra quanti hanno ritenuto dovesse essere attribuito alla formula contenuta nel Dm Pa 132/2022 il riferimento alla data di effettiva approvazione del bilancio e quanti, invece, con altra interpretazione, hanno tradotto il differimento di 120 giorni dalla data ultima, 31 agosto, prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Nel primo caso, l'adozione del Piao avrebbe scadenze diversificate predeterminabili per gli enti che hanno approvato il bilancio in tempo anticipato rispetto alla scadenza di legge; nel secondo caso, la scadenza per l'adozione del Piao sarebbe quella del 29 dicembre 2022, ossia ad esercizio in prossimità di chiusura.

L'interpretazione maggiormente condivisa è quella che il termine dei 120 giorni decorra dalla scadenza di legge per l'approvazione dei bilanci. Ma l'incertezza operativa si scontra con l'esigenza di avere, invece, certezza dei tempi, a causa degli effetti della mancata adozione entro la scadenza, fra i quali, oltre al divieto di assunzioni e conferimenti di incarichi di collaborazioni, anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro irrogata dall'Anac alla quale deve essere trasmessa la sottosezione del Piao "Anticorruzione e trasparenza". Sanzione, quest'ultima, che in ogni caso sarebbe già scattata per la mancata acquisizione dall'Anac del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct 2022-2024) che avrebbe dovuto essere stato adottato entro il 31 gennaio.

Sarebbe insensato, al fine di porre fine alle incertezze operative e fare chiarezza sul coordinamento tra le norme di programmazione, come già richiesto dall'Anci, rinviare all'anno 2023 sia l'adozione che gli adempimenti successivi del Piao e, conseguentemente, l'impianto sanzionatorio che, peraltro, sussiste già in relazione ai singoli piani assorbiti?

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