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Crediti fiscali: ecco le pratiche che si salvano, dopo il chiarimento sulla responsabilità solidale

Costruttori e banche: per evitare crisi di liquidità intanto consentire l'acquisto tramite compensazione dei debiti con F24

di M.Fr.

Dopo lo shock del decreto legge sui crediti fiscali che ha messo fuori gioco sia lo sconto in fattura sia la cessione dei crediti legati agli interventi edilizi, l'Abi ha istantaneamente comunicato alle banche associate la novità, evidenziando soprattutto le conseguenze derivanti dalla norma del Dl che definisce l'esatto perimetro della responsabilità solidale sui crediti ceduti. Il chiarimento dovrebbe sbloccare tante situazioni in stand by, ma tuttavia richiederà un certo tempo per esaminare le pratiche. Ovviamente il discorso riguarda le sole pratiche istruite prima della data spartiacque del 17 febbraio, cioè giorno successivo alla pubblicazione del testo del decreto legge e della sua entrata in vigore.

La relazione illustrativa del decreto legge spiega che la norma fornisce «un quadro di certezza agli operatori che potrà significativamente incidere in positivo sulla propensione all'acquisto dei crediti di imposta, nel rispetto di prassi di controllo della bontà dei crediti offerti in cessione, che vengono ad essere esse stesse meglio perimetrate, con sicure ricadute positive anche sulle tempistiche che intercorrono tra l'offerta in cessione del credito e la sua liquidazione da parte dell'acquirente, una volta acquisita la documentazione che gli consente di avere certezza della mancanza dei presupposti che possono esporlo a rischi futuri di sequestro e/o di responsabilità tributaria solidale». La norma - conferma l'Abi nella circolare del 17 febbraio, «intende fornire un chiarimento e un utile contributo per la maggiore certezza giuridica delle cessioni dei crediti rivenienti dai bonus edilizi e contribuire a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta».

Ovviamente, come si diceva, la questione richiederà tempo. Proprio per questo, l'Abi - questa volta d'intesa con i costruttori dell'Ance - ha rinnovato la proposta suggerita in passato a Parlamento e governo, di utilizzare i debiti fiscali delle imprese consentendo la loro compensazione attraverso l'F24 con i crediti fiscali. La misura, sostengono Abi e Ance, avrebbe il pregio di essere rapida e tempestiva, dal momento che, «i tempi del riavvio di tali compravendite non sono compatibili con la crisi di liquidità delle tante imprese che non riescono a cedere i crediti fiscali maturati».

Per tornare alla circolare diffusa dall'Abi, si chiarisce che la verifica del credito, alla luce dei chiarimenti sulla responsabilità solidale, deve avvenire in base alla presenza o meno di una serie di documenti, peraltro elencati dallo stesso decreto. Eccoli:

1/titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo

2) notifica preliminare dell'avvio dei lavori alla Asl, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza

3) Visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento

4) Fatture e ricevute, o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime

5) Asseverazioni,quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici

6) Delibera condominiale, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, relativa all'approvazione dei lavori, e con relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini

7) documentazione prevista dal DM 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"(nel caso di interventi di efficienza energetica), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza

8) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere

9) attestazione
rilasciata dai soggetti tenuti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (individuati dall'art. 3, D.lgs. n. 231 del 2007) che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (astensione), d.lgs. n. 231 del 2007.

«Infine - aggiunge l'Abi - viene precisato che il solo mancato possesso di parte della documentazione elencata dalla norma non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza, restando comunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova della sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario, in caso di contestazione del concorso nella violazione di cui al citato art. 121, comma 6, D.L. Rilancio».

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